N24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 02/10/2018, n. 122, a decorrere dal 26/10/2019, così recitava:

“Art. 23 (L) - Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.

(art. 689 c.p.p.)”

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