D. Leg.vo 12/05/2016, n. 74 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 12/05/2016, n. 74

Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 27/05/2022, n. 76
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quad

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Art. 1-bis - Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali

N2

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reat

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Art. 3. - Autorità centrale competente

1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Uffici

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Capo II - Obblighi di informazione e di conservazione
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Art. 4. - Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro

1. L’Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all’autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana.

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Art. 5. - Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano

1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunc

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Art. 6. - Richiesta di informazioni sulle condanne

N6

1. L’Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all’allegato A al pr

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Art. 7 - Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne

N6

1. Quando, ai sensi dell’articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l’Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:

a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;

b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell’articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell’articolo 5;

c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell’entrata in vigore del pr

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Art. 8. - Termini di risposta

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Art. 9. - Condizioni di utilizzo dei dati personali

1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Ita

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Art. 10. - Lingua degli atti nello scambio di informazioni

1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una

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Capo III - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno in materia di norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale nonché di testo unico sul casellario giudiziale
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Art. 11. - Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. All'

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Art. 12. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «il casellario giudiziale europeo,»;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»;

3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;»;

4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;»;

5) dopo la lettera p) è inserita la seguente:

«p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;»;

6) alla lettera q) dopo le parole «del casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»;

c) dopo il titolo secondo è inserito il seguente:

«Titolo II-bis

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Capo IV - Disposizioni finali
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Art. 13. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori on

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Allegato A - Richieste di informazioni estratte dal casellario giudiziale

(di cui all'articolo 6, comma 1)

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Allegato B - Risposta alla richiesta

(di cui all'articolo 6, comma 1)

 

Parte di provvedimento in formato grafico

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