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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 12/05/2016, n. 74
D. Leg.vo 12/05/2016, n. 74
D. Leg.vo 12/05/2016, n. 74
D. Leg.vo 12/05/2016, n. 74
- D. Leg.vo 27/05/2022, n. 76
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Disposizioni di principio e ambito di applicazione1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quad |
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Art. 1-bis - Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reat |
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Art. 3. - Autorità centrale competente1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Uffici |
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Capo II - Obblighi di informazione e di conservazione |
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Art. 4. - Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro |
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Art. 5. - Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunc |
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Art. 6. - Richiesta di informazioni sulle condanne1. L’Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all’allegato A al pr |
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Art. 7 - Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne1. Quando, ai sensi dell’articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l’Ufficio centrale trasmette le informazioni relative: a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell’articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell’articolo 5; c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell’entrata in vigore del pr |
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Art. 9. - Condizioni di utilizzo dei dati personali1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Ita |
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Art. 10. - Lingua degli atti nello scambio di informazioni1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una |
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Capo III - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno in materia di norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale nonché di testo unico sul casellario giudiziale |
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Art. 12. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «il casellario giudiziale europeo,»; b) all'articolo 2, comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»; 2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»; 3) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;»; 4) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;»; 5) dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;»; 6) alla lettera q) dopo le parole «del casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»; c) dopo il titolo secondo è inserito il seguente: «Titolo II-bis |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 13. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori on |
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Allegato A - Richieste di informazioni estratte dal casellario giudiziale(di cui all'articolo 6, comma 1) |
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Allegato B - Risposta alla richiesta(di cui all'articolo 6, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
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