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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Incentivi per funzioni tecniche per forniture di importo superiore a 500.000 euro
Quesito
Con il quesito del 21/06/2024, n. 2723 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se, ai fini dell'incentivabilità delle forniture, ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'All. II.14 del D. Leg.vo 36/2023, l'importo superiore ai 500.000 euro sia condizione necessaria e sufficiente oppure se debba ricorrere anche una delle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo art. 32 o, ancora, la certificazione di complessità da parte del Dirigente/responsabile del servizio.
Normativa di riferimento
In proposito:
- in tema di incentivi, l'art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 - il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti - si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione;
- l’art. 114 del D. Leg.vo 36/2023, comma 7, prevede che le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP;
- per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni (individuati dall’art. 32 dell’Allegato II.14 al D. Leg.vo 36/2023) il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP (art. 31, comma 1, dell’Allegato II.14) e quindi nominato come figura distinta da quest'ultimo;
- l'art. 32, comma 2, dell'All. II.14 individua i servizi considerati di particolare importanza, indipendentemente dall’importo;
- l'art. 32, comma 3, dell'All. II.14, prevede che, ferma restando l'individuazione di cui al suddetto comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.
In particolare dunque, per i servizi si prescinderebbe dall'importo contrattuale e rileverebbe il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi della particolare importanza enucleati dall'art. 32, comma 2. dell'All. II.14; per le forniture rileverebbe il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni qualificabili di particolare importanza se superiori a 500.000 euro.
Risposta del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che ai fini dell'incentivabilità delle forniture, rileva il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000 euro. Pertanto, l'importo superiore ai 500.000 euro è condizione necessaria e sufficiente per l’incentivabilità delle forniture.
Sul tema, si veda anche il quesito del MIT del 21/06/2024, n. 2721 allegato e Incentivi per funzioni tecniche per progettazione di servizi e forniture.