D.L. 29/06/2024, n. 89 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 29/06/2024, n. 89

Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
Stralcio.
In vigore dal 30/06/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 17/10/2024, n. 153 (L. 13/12/2024, n. 191)
- D.L. 09/08/2024, n. 113 (L. 07/10/2024, n. 143)
- L. 08/08/2024, n. 120 (legge di conversione), in vigore dal 21/08/2024.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)», e, in particolare, l’articolo 2, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 250, del 24 ottobre 1988;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore e dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l’articolo 5;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l’articolo 1, commi 343, 344, 345, 345-bis, 345-ter, 345-quater, 345-quinquies, 345-sexies, 345-septies, 345-octies, 345-novies, 345-decies, 345-terdecies e 345-quaterdecies;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l’articolo 1, comma 932;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l’articolo 1, comma 3;

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Capo I - Infrastrutture di interesse strategico
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Art. 1. - Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali

1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell’anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L’aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024.». N1

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Art. 2. - Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) al comma 8:

1.1) all’alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all’articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Regione siciliana e la regione Calabria»; N4

1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;

2) al comma 8-bis, le parole: «dell’importo indicato nell’Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»; N4

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Art. 3. - Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell’Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell’omogeneità del settore di intervento, dell’ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

b) individuazione, in relazione agli interventi di cui a

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Art. 4. - Omissis

 

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Art. 5. - Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali

1. - 3. Omissis

3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi

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Art. 6 - Omissis

 

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Art. 6-bis - Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile

N6

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8. - Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2

N7

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - “Comitato CCS”). — 1. Per l’adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - “Comitato CCS”, di seguito denominato “Comitato”, avente i compiti seguenti:

a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all’articolo 5, comma 1;

b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 6, comma 1;

c) elaborazione dei dati ai fini dell’individuazione delle aree di cui all’articolo 7, comma 1;

d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all’articolo 7, comma 5;

e) esame delle istanze ai fini dell’assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all’articolo 8, comma 2, nonché delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

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Art. 9. - Omissis

 

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Capo II - Investimenti di interesse strategico
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Art. 10. - Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane

1. N9 Le disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonché produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. N1

2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. N1

3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in m

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Capo III - Misure urgenti per l’efficienza del procedimento penale
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Art. 11. - Modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale

1. All’articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricor

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Capo IV - Misure urgenti in materia di sport
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Art. 12. - Omissis

 

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Art. 13. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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Allegato I - «Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore»

(articolo 3, comma 1)

 

1) Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;

2) commissario straordinario per la realizzazione di interventi per finalità portuali e ambientali nel Porto di Piombino ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; N4

3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla

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