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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 17/12/1971, n. 1158
L. 17/12/1971, n. 1158
- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
- D.L. 31/03/2023, n. 35 (L. 26/05/2023, n. 58)
- L. 23/12/2009, n. 191
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- L. 24/12/2003, n. 350
- D. Leg.vo 24/04/2003, n. 114
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Art. 1.Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente – opera di preminente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e |
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Art. 2.La società concessionaria dovrà avere come scopo sociale: lo studio, la progettazione e la costruzione di una opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente; l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'articolo 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario, |
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Art. 3.Alla società concessionaria è affidato lo esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti fer |
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Art. 3-bis.1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile. N12 2. Lo statuto dell |
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Art. 4.1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente è opera di preminente interesse nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s |
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Art. 5.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della società Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislat |
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Art. 6. |
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Art. 7.1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare. 2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria; 3. In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro: a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione; b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi; |
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Art. 8.Tutti gli atti ed i contratti che saranno posti in essere per la costruzione e l'esercizio dell'opera oggetto della presente legge sono esenti da ogni |
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Art. 9. |
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