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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 31/05/2024, n. 71
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In vigore dal 01/06/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/08/2024, n. 113 (L. 07/10/2024, n. 143)
- L. 29/07/2024, n. 106 (Legge di conversione), in vigore dal 31/07/2024
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 77 e 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, la lettera a), del comma 2 dell’articolo 53; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’articolo 16, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’articolo 53, commi 6 e 11; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Rifor |
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Capo I - Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale |
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Art. 1. - Omissis
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Art. 2. - Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 361. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le |
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Art. 3. - Misure urgenti in materia di lavoro sportivo1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4. - Art. 5 - Omissis
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Capo II - Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità |
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Art. 6. - Art. 7 - Omissis
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Art. 7-bis. - Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa |
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Art. 8. - Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del |
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Art. 8-bis. - Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia |
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Art. 9. - Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno1. - 5. Omissis 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024. N5 6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l’anno 2024. |
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Art. 9-bis. - Omissis
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Capo III - Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 |
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Art. 10. - Art. 12 - Omissis
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Art. 13. - Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici1. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del M |
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Art. 14. - Omissis
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Art. 14-bis. - Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato1. - 3. Omissis 4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, c |
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Art. 14-ter. - Art. 14-quater. - Omissis
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Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca |
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Art. 15. - Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all’articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 1-bis. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025 e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di segu |
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Art. 15-bis. - Omissis
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Art. 16. - Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le |
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Art. 16-bis. - Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali |
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Art. 16-ter. - Omissis
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Art. 17. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato A - Allegato B - Omissis
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