Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il provvedimento attua l'art. 1, comma 181, lettera c), della L. 107/2015, e reca norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: - la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno; - la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico; - l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali; - la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; - la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione; - la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; - la previsione di obblighi formativi per i dirigenti scolastici, per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario; - la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare.
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi 180 e 181, lettera c);
Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti” ed in particolare l’articolo 1;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
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380563812090709
Capo I - PRINCIPI GENERALI
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380563812090710
Art. 1. - Principi e finalità
1. L’inclusione scolastica:
a)riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai diff
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380563812090711
Art. 2. - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alu
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380563812090712
Capo II - PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA
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380563812090713
Art. 3. - Prestazioni e competenze
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l’obiettivo di garantire le prestazioni per l’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. N19
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica:
a)all’assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all’articolo 2, comma 1;
b)alla definizione dell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’
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380563812090714
Art. 4. - Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica
1. La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l’Osse
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380563812090715
Capo III - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
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380563812090716
Art. 5. - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. La domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.N9
a) all’articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l’altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall’ente locale o dall’INPS quando l’accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
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380563812090717
Capo IV - PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L’INCLUSIONE
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380563812090718
Art. 6. - Progetto individuale
1. Il Progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale
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380563812090719
Art. 7. - Piano educativo individualizzato
1. All’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole “valutazione diagnostico-funzionale” sono aggiunte le seguenti: “o al Profilo di funzionamento” e dopo le parole “Servizio sanitario nazionale” sono aggiunte le seguenti: “, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche”.
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380563812090720
Art. 8. - Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definis
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“Art. 15 (Gruppi per l’inclusione scolastica). — 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello reg
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380563812090722
Art. 10 - Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno
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380563812090723
Art. 11. - Sezioni per il sostegno didattico
1. Nell’ambito dei ruoli di cui all’
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380563812090724
Capo V - FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA
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380563812090725
Art. 12. - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.N34
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica
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380563812090726
Capo VI - ULTERIORI DISPOSIZIONI
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380563812090727
Art. 13. - Formazione in servizio del personale della scuola
1. Nell’ambito del piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse finanzia
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380563812090728
Art. 14. - Continuità del progetto educativo e didattico
1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI. N7
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai do
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380563812090729
Art. 15. - Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica
1. È istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
2. L’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tema
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380563812090731
Art. 16. - Istruzione domiciliare
1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli s
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Art. 17. - Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica all
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Art. 18. - Abrogazioni e coordinamenti
1. A decorrere dal 1° settembre 2019 N2 sono abrogati:
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Art. 19. - Decorrenze e norme transitorie
1. A decorrere dal 1° settembre 2019 N2 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5, all’articolo 6, all’articolo 7 e all’articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2019 N2. Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano dall’anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 N2 il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori
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Art. 20. - Copertura finanziaria
1. Le attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono svolte dall’organico dell’autonomia esclusivamente nell’ambito dell’organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui all’articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
3. Ai componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica no
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Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d’uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d’uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
I rimedi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
ISBN: 9791255860297
Aggiornato con: D.Lgs. 31/10/2024, n. 164 (correttivo Cartabia) - D.Lgs. 13/09/2024, n. 136 - D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
ISBN: 9791255860273
D.Lgs. 25/11/2024, n. 190
Mercato e produzione - Testo commentato articolo per articolo - Sintesi delle novità e degli elementi rilevanti - Diagramma di flusso dei procedimenti - Decreto aree idonee e relativo commento - Normativa di riferimento aggiornata
ISBN: 9791255860235
Gli strumenti per gestire e risolvere il debito fiscale in via concordata
CON FORMULARIO, GIURISPRUDENZA e TAVOLE SINOTTICHE
Aggiornato al D.Lgs. 13/09/2024, n. 136
(Correttivo al Codice della crisi d’impresa - G.U. 27/09/2024, n. 227)
Gli strumenti deflattivi del contenzioso
(Interpello; Ravvedimento operoso; Autotutela; Acquiescenza; Accertamento con adesione; Definizione delle sole sanzioni; Adesione alle comunicazioni di irregolarità; Conciliazione giudiziale) - La transazione tributaria (nella Composizione negoziata della crisi; negli accordi di ristrutturazione; nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione; nel concordato preventivo e nel concordato minore)
ISBN: 9791255860266
AGGIORNATO ALLA L. 25/11/2024, N. 177
Con:
Commento puntuale delle modifiche introdotte - Tabella delle violazioni e delle sanzioni - Tabella delle violazioni con decurtazione di punti
LEGIS Giuridica
25.00
23.75
PONI UN QUESITO
ATTENZIONE: non sarà possibile inviare poiché ha esaurito il plafond di richieste di consulenza
Scrivi qui il tuo quesito.
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