Appalti e contratti pubblici - Accesso agli atti di gara - Accesso civico generalizzato - Ammissibilità.
In materia di appalti pubblici - fatte salve le deroghe espressamente considerate dall’art. 53, D. Leg.vo 50/2016, fra cui quella relativa ai segreti tecnici e commerciali - non vengono in rilievo profili di riservatezza, ma semmai profili di trasparenza evincibili dall’obbligo di pubblicazione degli atti di gara da parte della stazione appaltante, nonché dalla stessa possibilità di esperire nella materia de qua l’accesso civico generalizzato.
Vedi anche C. Stato Ad. Plen. 02/04/2020, n. 10.
Appalti e contratti pubblici - Concorrente ottavo in graduatoria - Diritto di accesso agli atti - Sussiste.
La situazione legittimante l’accesso documentale ex art. 53, comma 1 del D. Leg.vo 50/2016; e art. 22, L. 241/1990 è ravvisabile nella circostanza che l’istante abbia richiesto l’accesso agli atti di gara inerenti la procedura ad evidenza pubblica cui ha preso parte e la cui legittimità intende scrutinare, anche valutando la corretta valutazione delle ammissione degli altri concorrenti - da intendersi riferita a quelli che lo precedono in graduatoria - e la corretta valutazione delle loro offerte, per cui sussiste senza dubbio un interesse attuale e concreto alla conoscenza degli atti di gara. A tali fini non è rilevante la circostanza che lo stesso si sia collocato all’ottavo posto in graduatoria, atteso che la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116, D. Leg.vo 104/2010 non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. 241/1990.
Vedi anche C. Stato Ad. Plen. 18/03/2021, n. 4.