Sent. C. Cass. pen. 19/09/2024, n. 35123 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 19/09/2024, n. 35123

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Edilizia e immobili - Abusi e reati edilizi - Mancanza del certificato di collaudo - Reato di natura permanente - Soggetti responsabili - Individuazione - Responsabilità del direttore dei lavori.

Il reato di cui all'art. 75, D.P.R. 380/2001 - che punisce chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo - ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo. Quanto ai profili di responsabilità, il reato è configurabile a carico del costruttore, del committente o del proprietario, ma anche del direttore dei lavori il quale, in qualità di primo garante della sicurezza, è soggetto all'obbligo specifico di inibire l'utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo.

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