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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Tolleranze costruttive, ambito di applicazione della disciplina
TOLLERANZE COSTRUTTIVE, INTERVENTI DI RIPRISTINO - Nel caso di specie il ricorrente contestava i provvedimenti (confermati da TAR) con i quali il Comune aveva disposto la sospensione della SCIA finalizzata ad eseguire delle opere su alcuni immobili in area soggetta a vincolo paesaggistico. In particolare, si trattava di interventi di ripristino della conformità rispetto ai titoli in sanatoria rilasciati alcuni anni prima.
Secondo il ricorrente, le difformità riscontrate rientravano nelle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis, D.P.R. 380/2001.
LA TESI DEL COMUNE - Il Comune invece sosteneva che le opere progettate non fossero di fedele rimessa in pristino degli immobili come sanati, ma avrebbero dato origine ad una costruzione esternamente del tutto differente da quella preesistente, con conseguente necessità dell’autorizzazione paesaggistica.
Inoltre, la tolleranza costruttiva cosiddetta “di cantiere” del 2%:
- sarebbe utilizzabile solo per un titolo abilitativo preventivo all’intervento e non anche in caso di sanatoria, attenendo non già alla fase di progettazione bensì a quella di esecuzione di progetti assentiti, mentre nella fattispecie si era in presenza di un progetto di ripristino che anticipava lo scostamento;
- l'art. 34-bis, D.P.R. 380/2001 non sarebbe invocabile in sede progettuale.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE TOLLERANZE COSTRUTTIVE - C. Stato 28/10/2024, n. 8591 ha condiviso le considerazioni del Comune, confermando che la tolleranza del 2% prevista dall’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 è applicabile alle difformità realizzate nel corso della realizzazione di un progetto approvato e non anche alle ipotesi di scostamenti previsti in un progetto finalizzato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conseguenza di un provvedimento repressivo di abusi.
Sul punto è stato ritenuto irrilevante il richiamo dell’appellante alla sentenza C. Stato 8709/2022 (vedi la Nota: Tolleranze costruttive, chiarimenti del Consiglio di Stato), in quanto tratta, in realtà, il caso per così dire “ordinario e fisiologico di applicazione della norma in questione”, vale a dire un provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativamente ad opere eseguite abusivamente, in fase, quindi, realizzativa rispetto ad un progetto assentito, e concerne, quindi, una fattispecie diversa da quella oggetto della controversia in esame.
Stante la sussistenza del vincolo paesaggistico, il Consiglio ha dunque ritenuto necessaria la preventiva autorizzazione, trattandosi di opere non costituenti mera rimessa in pristino di quelle a suo tempo autorizzate in sanatoria.
Sul tema si veda anche la Nota: Tolleranze esecutive e costruttive: applicazione e casistica pratica.