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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Immobili ante 1967, inversione prova data di realizzazione dell’opera
IMMOBILI ANTE 1967 PROVA DATA REALIZZAZIONE - Nella fattispecie la parte ricorrente contestava l’ordine di demolizione di un immobile, assumendone il carattere risalente al periodo ante L. 765/1967. Le opere sarebbero state realizzate nella vigenza dell'art. 31 della L. 1150/1942 che, nel testo allora vigente, prevedeva la necessità di ottenere un titolo edilizio solo ed esclusivamente per gli interventi effettuati nell'ambito del centro abitato.
Vedi sul tema la Nota: Immobili ante 1967, quando è necessario il titolo edilizio.
ONERE DELLA PROVA - TAR Lazio-Roma 11/11/2024, n. 19963 ha respinto il motivo di ricorso, ritenendo che le deduzioni relative alla preesistenza del manufatto alla data di entrata in vigore della L. 765/1967 (01/09/1967) non fossero supportate da idonea prova.
In proposito ha ricordato che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. “legge ponte” che con l'art. 10, L. 765/1967, novellando l'art. 31, L. 1150/1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.
Tale conclusione vale non solo per l'ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi.
Il criterio discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio.
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA - La prova di cui è onerato il proprietario o il responsabile dell’abuso con riguardo alla data di risalenza del manufatto deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (TAR Campania-Napoli 30/12/2022, n. 8169).
Nella perizia fornita dalla parte ricorrente invece risultava solo che la realizzazione dell’immobile sarebbe avvenuta tra il 1960 e il 1980, e che, secondo il perito, era collocabile temporalmente nella prima metà degli anni sessanta. Tale dichiarazione peritale è stata ritenuta, oltre che contraddittoria, inidonea ad invertire l’onere della prova a carico del Comune.
Sul punto è stato precisato che l’onere della prova può dirsi invertito e, dunque, sussistente in capo alla P.A., in termini di prova contraria, solo qualora siano stati forniti dal privato chiari principi di prova, almeno in ordine al fatto che - secondo la regola probatoria del “più probabile che non” - risulta più probabile che il manufatto edilizio in questione sia stato realizzato in data precedente al 1967.
CHIARIMENTI DELLA GIURISPRUDENZA - Sull’inversione dell’onere della prova, la giurisprudenza ha chiarito che qualora la parte onerata abbia fornito sufficienti elementi probatori a sostegno delle proprie deduzioni (la giurisprudenza fa riferimento ad elementi “non implausibili”, ovvero “dotati di alto grado di plausibilità”), pure ove non sia raggiunta la certezza processuale sulla datazione delle opere contestate, spetta alla parte pubblica fornire elementi di prova contraria, idonei a supportare il proprio assunto, alla base dell’impugnato ordine demolitorio, in ordine all’abusività delle opere sanzionate, in mancanza dei quali il provvedimento ripristinatorio deve essere annullato per difetto di istruttoria (risultando carente un adeguato accertamento del presupposto provvedimentale, dato dalla necessità del previo titolo abilitativo a legittimazione dell’intervento edilizio sanzionato) (C. Stato 21/10/2022, n. 9010).
Alla luce di tali considerazioni, secondo i giudici amministrativi, è necessario distinguere a seconda che:
1. il privato abbia fornito elementi probatori che consentano con certezza di escludere l’abusività delle opere in contestazione, trattandosi di manufatto realizzato anteriormente all’introduzione dell’obbligo di previo rilascio del titolo autorizzativo;
2. il privato abbia fornito elementi rilevanti ai fini del decidere, idonei a rendere verosimili le proprie allegazioni, ma tali da non consentire la sicura datazione del manufatto privo di titolo edilizio; ciò, a fronte di una condotta inerte dell’Amministrazione, che abbia omesso di valutare adeguatamente in sede amministrativa gli elementi forniti dal privato, astenendosi dall’illustrare le ragioni della loro inconferenza, e, comunque, abbia omesso di fornire elementi di prova contraria idonei a smentire le avverse allegazioni.
Nel primo caso, sarebbe possibile formulare direttamente in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza del bene della vita in capo alla parte ricorrente, accertando la fondatezza della pretesa sostanziale alla conservazione dell’opera sebbene carente di titolo abilitativo.
Nel secondo caso, sarebbe possibile riscontrare un difetto di istruttoria inficiante l’azione amministrativa, avendo l’Amministrazione ritenuto necessario il previo rilascio del titolo abilitativo e, dunque, ravvisato l’abusività delle opere sine titulo eseguite, nonostante l’esistenza di un serio e apprezzabile dubbio (posto dagli elementi forniti dal privato e non adeguatamente confutati dall’Amministrazione) sulla datazione del manufatto; dubbio che avrebbe potuto essere rimosso soltanto per mezzo di un’istruttoria amministrativa adeguata, tesa a collocare le opere in un periodo temporale successivo all’introduzione dell’obbligo di previo rilascio del titolo edilizio (C. Stato 21/10/2022, n. 9010; TAR Campania-Napoli 30/12/2022, n. 8169).