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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Incentivi per funzioni tecniche per contratti di ricerca e sviluppo
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI RICERCA E SVILUPPO - È stato chiesto all'ANAC un parere in merito:
- al riconoscimento degli incentivi di cui all’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 ai dipendenti dell’ente che abbiano svolto attività tecniche nell’ambito dell’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo ad elevato contenuto tecnologico, nei casi in cui non ricorrano contestualmente le condizioni per l’applicazione del Codice appalti, alle lettere a) e b) dell'art. 135, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 e si verta quindi nell’ambito dei contratti esclusi;
- alla possibilità di adottare un regolamento per la ripartizione degli incentivi, con effetti retroattivi, volto quindi a disciplinare il riconoscimento degli incentivi per le attività tecniche svolte prima dell’adozione del regolamento stesso ma in presenza del previsto accantonamento delle somme necessarie nel quadro economico dell’intervento.
Contratti per servizi di ricerca e sviluppo
L'ANAC, con il parere del 19/09/2024, n. 44, in merito ai contratti per servizi di ricerca e sviulppo ha svolto le seguenti considerazioni:
- secondo le previsioni dell’art. 135 del D. Leg.vo 36/2023, per i servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del Codice appalti si applicano esclusivamente per l’affidamento dei contratti indicati nell’All. II.19 al Codice, ove ricorrano le condizioni elencate al comma 1, quindi nel caso in cui i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività e la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
- in tali casi, i relativi affidamenti sono sottoposti alla disciplina del Codice, con la conseguenza che per l’espletamento delle attività di natura tecnica, come elencate nell’All. I.10 del Codice, spetta al personale della stazione appaltante il riconoscimento dell’incentivo previsto dall’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, al ricorrere dei presupposti ed entro i limiti indicati dalla norma;
- al contrario, nel caso in cui per i servizi di ricerca e sviluppo, non ricorrano le condizioni di applicabilità del Codice e si tratti quindi degli appalti pre-commerciali (PCP) disciplinati dall'art. 135, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, deve ritenersi non direttamente applicabile la disposizione dell’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023;
- la specialità della disciplina dettata in tema di incentivi per funzioni tecniche dall’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 non consente di procedere ad un’interpretazione estensiva e analogica delle norme ivi richiamate, tale da determinarne l’applicazione oltre i casi e le condizioni stabilite dalla disciplina di riferimento;
- pertanto, le previsioni dell’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 non appaiono direttamente applicabili ai contratti pubblici indicati all’art. 135, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023.
Regolamento per l'attribuzione di incentivi
Secondo l'ANAC, quanto alla possibilità di adottare un regolamento per l’attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche, con effetti retroattivi, è stato affermato il principio per cui la propedeuticità del regolamento ai fini del perfezionamento del diritto all’incentivo, non impedisce che lo stesso possa disporre la ripartizione degli incentivi anche prima dell’adozione del regolamento medesimo, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
Pertanto, ove una amministrazione abbia omesso di adottare - in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis - il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.