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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Spazio chiuso a servizio di attività commerciale, titolo abilitativo
SPAZI CHIUSI TITOLO ABILITATIVO DEFINIZIONE PERGOTENDA - Nel caso di specie si trattava di un chiosco adibito alla vendita di fiori e piante situato in zona sismica. I proprietari avevano realizzato, nella parte retrostante il chiosco, un deposito con struttura portante in pilastri di ferro tipo scatolato, copertura a falda e pareti laterali rivestite con teli plastificati, in assenza di permesso di costruire, del preavviso scritto e dell’autorizzazione della Regione. Per tale ragione erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 44, e 95 D.P.R. 380/2001.
I ricorrenti lamentavano la mancata qualificazione dell’opera come pergotenda, con violazione degli artt. 6, 6-bis, D.P.R. 380/2001 e dell’art. 3, L.R. Sicilia 16/2016, lett. r) e lett. u).
DEFINIZIONE DI PERGOTENDA - In proposito C. Cass. pen. 28/10/2024, n. 39596 ha ricordato che, secondo la definizione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, la pergotenda consiste tipicamente in una struttura leggera, diretta precipuamente a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali solo a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
Ne consegue che per poter configurare una struttura come pergotenda, occorre che la res principale sia costituita, da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario, per l'appunto, al sostegno e all'estensione della tenda; in altri termini, il sostegno della tenda deve consistere in elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo (purché facilmente disancorabili).
La tenda poi, per essere considerato elemento di una pergotenda (e non considerarsi una "nuova costruzione"), deve essere realizzata in un materiale retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie (C. Stato 04/05/2022, n. 3488).
Ne deriva che la creazione di nuovi spazi chiusi o comunque di un nuovo ambiente stabile o l’incremento di superfici o di volume escludono che l’opera possa essere qualificata come pergotenda (C. Stato 27/04/2021, n. 3393).
DECRETO SALVA CASA - La Corte di cassazione ha anche evidenziato che il D.L. 69/2024, conv. dalla L. 105/2024, modificando l’art. 6, D.P.R. 380/2001 (che disciplina l’attività edilizia libera), ha introdotto la lett. b-ter) che attrae nell’ambito degli interventi di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
Dunque, ai sensi di talie disposizione, perché non sia soggetta ad alcun regime autorizzatorio è necessario che l’opera:
a) sia funzionalmente destinata alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
b) sia strutturalmente (e conseguentemente) costituita esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili;
c) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell’opera;
d) non determini la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
e) abbia caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e si armonizzi alle preesistenti linee architettoniche.
In assenza anche di una sola di queste condizioni, l’opera non può essere considerata come soggetta a edilizia libera.
Anche alla luce di tali modifiche, l’installazione di manufatti leggeri non destinati alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici ma stabilmente utilizzati, come nel caso di specie, come ambienti di lavoro, depositi o magazzini, con creazione di uno spazio stabilmente chiuso a servizio di esigenze tutt’altro che temporanee, costituisce intervento di nuova costruzione, soggetto a permesso di costruire.
Ciò è coerente con la definizione di “interventi di nuova costruzione” data dall’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e.5), che qualifica come tali i “manufatti leggeri, anche prefabbricati” che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi o magazzini e non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La natura permanente dell’esigenza cui l’opera è asservita costituisce criterio legale di qualificazione dell’opera stessa come nuova costruzione siccome ope legis ritenuta tale da determinare la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
DISPOSIZIONI DELLA REGIONE SICILIA - Infine, la Corte ha affermato che la Regione Sicilia, nel recepire gli artt. 6 e 6-bis, D.P.R. 380/2001, ha comunque escluso dal regime dell’edilizia libera le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze non contingenti né temporanee (art. 3, L.R. Sicilia 16/2016, comma 1, lett. u) escludendo, di conseguenza, la rilevanza del solo criterio strutturale (ovvero della facile rimovibilità dell'opera) al di fuori degli stretti limiti e casi indicati dall’art. 20, L.R. Sicilia 4/2003 che disciplina unicamente la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie e la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.
CONCLUSIONI - Nel caso di specie i giudici hanno confermato la condanna, in quanto si era in presenza di un elemento che, creando un nuovo spazio chiuso, aveva trasformato in modo permanente un suolo inedificato, inglobandone l’area e lo spazio libero sovrastante a servizio degli interessi commerciali dei ricorrenti. Il manufatto era infatti destinato a risolvere una situazione di scarsità degli spazi nei quali spiegare fasi indispensabili dell’attività imprenditoriale svolta continuativamente in quel sito. Inoltre, la struttura era coperta con materiale fisso in lamiera, il che esclude, strutturalmente, la possibilità di qualificare l’opera come “pergotenda”.
- Testo e massime della sentenza C. Cass. pen. 28/10/2024, n. 39596
- SCHEDA TEMATICA: Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi
- SCHEDA TEMATICA: Manufatti leggeri, anche prefabbricati, temporanei e contingenti
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