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08/09/2023

Cessione crediti bonus edilizi: responsabilità solidale del cessionario e condizioni per l’esonero

Dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023, ripercorriamo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che applica lo sconto in fattura o del cessionario del credito, i casi di esclusione, la documentazione da acquisire, le ulteriori disposizioni applicabili, anche alla luce dei chiarimenti in seguito resi con la Circolare Agenzia entrate 07/09/2023, n. 27/E.

Il D.L. 16/02/2023, n. 11 - nella versione che emerge a valle della conversione in legge (L. 11/04/2023, n. 38, pubblicata sulla G.U. 11/04/2023, n. 85) - è intervenuto a disciplinare nel dettaglio il regime della responsabilità in solido del cessionario del credito o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura in relazione ai bonus fiscali derivanti da interventi edilizi

CESSIONE DEL CREDITO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO E DEL FORNITORE - A tale proposito, secondo il comma 6, art. 121 del D.L. 34/2020, oltre alla responsabilità del contribuente, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, sussiste anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o del cessionario del credito, per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

La predetta responsabilità in solido del fornitore e del cessionario va individuata sulla base degli elementi riscontrabili caso per caso, e in particolare quando il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Secondo la Circolare 23/06/2022, n. 23/E, punto 5.3, il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita.

Tra gli “indicatori” in base ai quali va condotta la verifica circa sussistenza o meno del profilo della diligenza, è prevista anche la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare. In relazione a tale requisito, vari operatori nel mercato dei crediti (in primis Poste Italiane), chiedono al tecnico asseveratore di dichiarare che in relazione al valore stimato dell’unità immobiliare prima dell’intervento, e tenuto conto del valore imponibile degli interventi, non si rilevano sproporzioni tra il valore delle unità immobiliari destinatarie degli interventi in oggetto e l’ammontare dei crediti offerti in cessione.
Per ulteriori dettagli sugli “indicatori” in base ai quali va condotta verifica circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, vedi Circolare 23/06/2022, n. 23/E, punto 5.3.

CONDIZIONI PER ESONERO DA RESPONSABILITÀ IN SOLIDO - L’art. 1 del D.L. 11/2023 ha ora introdotto i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 121 del D.L. 34/2020, nei quali si stabilisce che - ferme restando le ipotesi di dolo - si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per il cessionario che siano in possesso di specifica documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.
La documentazione in questione è elencata nella tabella seguente (nella tabella, il riferimento alle lettere identificative richiama l’elencazione contenuta nel comma 6-bis dell’art. 121 del D.L. 34/2020).

Documentazione richiesta per esonero responsabilità solidale

DOCUMENTO

SPECIFICA DETTAGLIATA

A -ABILITAZIONI EDILIZIE

Titolo edilizio oppure (per gli interventi in edilizia libera) dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e che gli interventi - pur realizzabili senza alcuna abilitazione - rientrano tra quelli agevolati.

B -NOTIFICA ASL

Notifica preliminare del cantiere alla ASL oppure (per gli interventi non soggetti alla notifica) dichiarazione sostitutiva che l’intervento non è soggetto a tale adempimento (vedi Sicurezza in cantiere e obblighi di committente, responsabile lavori, coordinatore sicurezza, imprese affidatarie ed esecutrici).

C -VISURA CATASTALE

Visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi,oppure, nel caso di immobili non ancora censiti,domanda di accatastamento.

D -DOCUMENTI CONTABILI

Fatture o ricevute (o altri documenti comprovanti le spese sostenute) e copie dei bonifici (o altri documenti comprovanti il pagamento).

E -ASSEVERAZIONI

Asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese rilasciate dai tecnici abilitati, quando previste, con gli allegati obbligatori e con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici.

F -DELIBERA CONDOMINIALE

Delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali (anche condomini minimi).

G -RELAZIONE LEGGE 10 E APE

Relazione tecnica “Legge 10”, e Attestato di prestazione energetica, nel caso di interventi di efficienza energetica, oppure (per gli interventi non soggetti a tali adempimenti) dichiarazione sostitutiva che tali documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente (vedi Prestazione energetica di edifici e impianti, Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti e Certificazione energetica degli edifici (APE - Attestato di Prestazione Energetica)).
Si specifica che, a valle della conversione in legge del D.L. 11/2023, i documenti in questione sono richiesti a scopo di esonero dalla responsabilità solidale solamente per gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli del Superbonus, probabilmente perché in questo caso assorbiti dalla documentazione di cui al precedente punto E.

H -VISTO DI CONFORMITÀ

Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale.

I -ANTIRICICLAGGIO

Attestazione antiriciclaggio rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (banche e istituti di credito) che siano controparte nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni, di cui agli artt. 35 e 42 del D. Leg.vo 231/2007.
Dopo modifica introdotta in fase di conversione in legge - secondo quanto si legge negli atti parlamentari - la consegna dell’attestazione è circoscritta ai soli soggetti che sono parti del contratto di cessione, escludendo dunque coloro che intervengono nel contratto a diverso titolo, ad esempio in qualità di garanti.
In fase di conversione in legge è stato altresì precisato che, se tale soggetto è una società quotata (o una società appartenente al gruppo di una società quotata) e non rientra fra i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, è necessaria un’attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela, rilasciata da una società di revisione all’uopo incaricata.

I-BIS -ASSEVERAZIONI SISMABONUS

Nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico con fruizione del Sismabonus, asseverazioni di cui ai pertinenti allegati al D.M. 58/2017 (come modificati dal D.M. 329/2020 - vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione).

I-TER -CONTRATTO DI APPALTO

Contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI - Secondo quanto disposto dai commi 6-bis e 6-ter, art. 121 del D.L. 34/2020 (dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023):
* il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza;
* l’onere della prova della sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario stesso nella violazione e della conseguente responsabilità solidale;
* l’esclusione della responsabilità solidale opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti (cfr. art. 3 del D. Leg.vo 206/2005, comma 1, lettera a), che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.
Vedi in proposito anche il punto 3 della Circolare 07/09/2023, n. 27/E.

Inoltre, resta ferma l’applicazione:
* del comma 4, art. 122-bis del D.L. 34/2020, secondo il quale i soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di per la segnalazione di operazioni sospette e per l’astensione dal compimento di operazioni, di cui agli artt. 35 e 42 del D. Leg.vo 231/2007;
* dell’art. 14 del D.L. 50/2022, comma 1.bis.1, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge.
Vedi in proposito anche il punto 3 della Circolare 07/09/2023, n. 27/E.

Dalla redazione