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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Cessione crediti bonus edilizi: responsabilità solidale del cessionario e condizioni per l’esonero
Il D.L. 16/02/2023, n. 11 - nella versione che emerge a valle della conversione in legge (L. 11/04/2023, n. 38, pubblicata sulla G.U. 11/04/2023, n. 85) - è intervenuto a disciplinare nel dettaglio il regime della responsabilità in solido del cessionario del credito o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura in relazione ai bonus fiscali derivanti da interventi edilizi
CESSIONE DEL CREDITO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO E DEL FORNITORE - A tale proposito, secondo il comma 6, art. 121 del D.L. 34/2020, oltre alla responsabilità del contribuente, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, sussiste anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o del cessionario del credito, per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
La predetta responsabilità in solido del fornitore e del cessionario va individuata sulla base degli elementi riscontrabili caso per caso, e in particolare quando il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Secondo la Circolare 23/06/2022, n. 23/E, punto 5.3, il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita.
Tra gli “indicatori” in base ai quali va condotta la verifica circa sussistenza o meno del profilo della diligenza, è prevista anche la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare. In relazione a tale requisito, vari operatori nel mercato dei crediti (in primis Poste Italiane), chiedono al tecnico asseveratore di dichiarare che in relazione al valore stimato dell’unità immobiliare prima dell’intervento, e tenuto conto del valore imponibile degli interventi, non si rilevano sproporzioni tra il valore delle unità immobiliari destinatarie degli interventi in oggetto e l’ammontare dei crediti offerti in cessione.
Per ulteriori dettagli sugli “indicatori” in base ai quali va condotta verifica circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, vedi Circolare 23/06/2022, n. 23/E, punto 5.3.
CONDIZIONI PER ESONERO DA RESPONSABILITÀ IN SOLIDO - L’art. 1 del D.L. 11/2023 ha ora introdotto i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 121 del D.L. 34/2020, nei quali si stabilisce che - ferme restando le ipotesi di dolo - si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per il cessionario che siano in possesso di specifica documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.
La documentazione in questione è elencata nella tabella seguente (nella tabella, il riferimento alle lettere identificative richiama l’elencazione contenuta nel comma 6-bis dell’art. 121 del D.L. 34/2020).
Documentazione richiesta per esonero responsabilità solidale
DOCUMENTO | SPECIFICA DETTAGLIATA |
A -ABILITAZIONI EDILIZIE | Titolo edilizio oppure (per gli interventi in edilizia libera) dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e che gli interventi - pur realizzabili senza alcuna abilitazione - rientrano tra quelli agevolati. |
B -NOTIFICA ASL | Notifica preliminare del cantiere alla ASL oppure (per gli interventi non soggetti alla notifica) dichiarazione sostitutiva che l’intervento non è soggetto a tale adempimento (vedi Sicurezza in cantiere e obblighi di committente, responsabile lavori, coordinatore sicurezza, imprese affidatarie ed esecutrici). |
C -VISURA CATASTALE | Visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi,oppure, nel caso di immobili non ancora censiti,domanda di accatastamento. |
D -DOCUMENTI CONTABILI | Fatture o ricevute (o altri documenti comprovanti le spese sostenute) e copie dei bonifici (o altri documenti comprovanti il pagamento). |
E -ASSEVERAZIONI | Asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese rilasciate dai tecnici abilitati, quando previste, con gli allegati obbligatori e con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici. |
F -DELIBERA CONDOMINIALE | Delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali (anche condomini minimi). |
G -RELAZIONE LEGGE 10 E APE | Relazione tecnica “Legge 10”, e Attestato di prestazione energetica, nel caso di interventi di efficienza energetica, oppure (per gli interventi non soggetti a tali adempimenti) dichiarazione sostitutiva che tali documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente (vedi Prestazione energetica di edifici e impianti, Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti e Certificazione energetica degli edifici (APE - Attestato di Prestazione Energetica)). |
H -VISTO DI CONFORMITÀ | Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale. |
I -ANTIRICICLAGGIO | Attestazione antiriciclaggio rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (banche e istituti di credito) che siano controparte nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni, di cui agli artt. 35 e 42 del D. Leg.vo 231/2007. |
I-BIS -ASSEVERAZIONI SISMABONUS | Nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico con fruizione del Sismabonus, asseverazioni di cui ai pertinenti allegati al D.M. 58/2017 (come modificati dal D.M. 329/2020 - vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione). |
I-TER -CONTRATTO DI APPALTO | Contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. |
ULTERIORI DISPOSIZIONI - Secondo quanto disposto dai commi 6-bis e 6-ter, art. 121 del D.L. 34/2020 (dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023):
* il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza;
* l’onere della prova della sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario stesso nella violazione e della conseguente responsabilità solidale;
* l’esclusione della responsabilità solidale opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti (cfr. art. 3 del D. Leg.vo 206/2005, comma 1, lettera a), che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.
Vedi in proposito anche il punto 3 della Circolare 07/09/2023, n. 27/E.
Inoltre, resta ferma l’applicazione:
* del comma 4, art. 122-bis del D.L. 34/2020, secondo il quale i soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di per la segnalazione di operazioni sospette e per l’astensione dal compimento di operazioni, di cui agli artt. 35 e 42 del D. Leg.vo 231/2007;
* dell’art. 14 del D.L. 50/2022, comma 1.bis.1, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge.
Vedi in proposito anche il punto 3 della Circolare 07/09/2023, n. 27/E.