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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: modifiche alla disciplina del subappalto
CORRETTIVO CODICE APPALTI SUBAPPALTO - L'art. 41 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 119 del D. Leg.vo 36/2023, relativo alla disciplina del subappalto.
In particolare, nell'art. 119, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, è stato aggiunto che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.
Gli operatori economici possono comunque indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Inoltre, è stato aggiunto il comma 2-bis dell'art. 119 del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.
Nel comma 12 dell'art. 119 del D. Leg.vo 36/2023 è specificato che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
Nel comma 17 dell'art. 119 del D. Leg.vo 36/2023 si precisa che, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata), si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal medesimo art. 119 del D. Leg.vo 36/2023 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.
Al comma 20 dell'art. 119 del D. Leg.vo 36/2023 è reso esplicito che i certificati richiesti dai subappaltatori relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
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