Iscrizione nella white list, valutazione dell’offerta | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/01/2025

Iscrizione nella white list, valutazione dell’offerta

Secondo il Consiglio di Stato, le stazioni appaltanti possono attribuire valore premiale all’iscrizione nella white list dell’operatore economico. Tale requisito si acquisisce solo in seguito alla conclusione, con esito favorevole, del procedimento, non essendo sufficiente la mera presentazione della domanda.

ISCRIZIONE WHITE LIST - Nel caso di specie il ricorrente, secondo classificato in una gara per la riqualificazione di un’area urbana finanziata con fondi PNRR, impugnava la sentenza del TAR cha aveva confermato l’aggiudicazione ad altro operatore. In particolare, contestava:
1) la mancata attribuzione dei due punti previsti dal disciplinare di gara per l’iscrizione nella white list;
2) l’attribuzione dei due punti in favore dell’aggiudicataria, nonostante non avesse allegato la copia della relativa certificazione;
3) la scelta della stazione appaltante di valorizzare, in chiave qualitativa, l’iscrizione nella white list.

C. Stato 20/12/2024, n. 10256 ha respinto i motivi di ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO - Il Consiglio ha spiegato che il requisito della iscrizione nella white list prevista dall’art. 1, commi 52, della L. 06/11/2012, n. 190 si acquisisce solo in seguito alla conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la istanza dell’operatore. Pertanto, la mera presentazione della domanda di iscrizione non ha valore equipollente alla iscrizione stessa ai fini della partecipazione alle procedure di gara.
Tenuto conto che la ricorrente non era in possesso dell’iscrizione nella white list, in quanto pur avendo presentato domanda, il relativo procedimento non si era ancora perfezionato, correttamente la stazione appaltante aveva negato i due punti previsti dal disciplinare.

CERTIFICAZIONE - In relazione alla seconda doglianza, è stato specificato che la sussistenza del requisito dell’iscrizione nella white list va accertata, dalla stazione appaltante, attraverso la consultazione dei siti istituzionali delle Prefetture competenti. Pertanto, anche laddove la detta iscrizione costituisca elemento utile ai fini del punteggio, è sufficiente che il concorrente ne dichiari il possesso, spettando, poi, alla stazione appaltante verificare, attraverso la consultazione del sito della Prefettura competente, la veridicità di quanto attestato.
Tale conclusione trova conferma nell’art. 99, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023, il quale esclude che agli operatori economici possano essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi:
- sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico,
- sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero
- possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - Infine il Consiglio ha evidenziato che l’art. 1, comma 53, della L. 190/2012 richiede l’iscrizione alla white list come requisito di partecipazione alle procedure di gara relative a talune, tassative, categorie di lavorazioni (estranee a quelle oggetto della contestata procedura di gara) ritenute a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa. Ciò però non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, la lex specialis possa individuare il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta.
Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, la stazione appaltante può conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta.
L’art. 108, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, prevede del resto che l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sia valutata sulla base di criteri oggettivi, basati, tra l’altro, su aspetti “sociali”, connessi all'oggetto dell'appalto. E non è dubbio, si legge nella sentenza, che la richiesta di iscrizione nella white list abbia una valenza “sociale”, rispondendo all’esigenza che le commesse, ancorché differenti da quelle aventi a oggetto le attività di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, siano eseguite da operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, garantendo, in definitiva, una maggiore affidabilità degli stessi.

Dalla redazione