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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Chiarimenti sulla necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia
Nella fattispecie la ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione, intimata ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, di alcune opere costruite in assenza di titolo edilizio. Nel dettaglio si trattava di un manufatto con struttura portante in ferro dell’estensione di circa 80 mq poggiato su una piattaforma di calcestruzzo e di un’adiacente tettoia di 20 mq. La ricorrente sosteneva, per quanto riguarda la tettoia, che si trattasse di opera pertinenziale rientrante nel regime dell’attività edilizia libera.
Posto che il manufatto costituiva senz’altro una “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, e come tale integrava l’abuso edilizio, il TAR Campania-Napoli 04/05/2020, n. 1623 ha confermato anche l’abusività della tettoia, ritenendola soggetta al permesso di costruire.
In proposito i giudici amministrativi hanno richiamato alcuni precedenti del Consiglio di stato secondo i quali:
- non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il permesso di costruire e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa sia stata realizzata. Ed infatti a tal fine è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. e-quinquies (nel testo novellato dall’art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222, comma 1, lett. b), n. 3) o se, invece, essa sia una "nuova costruzione" ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e), assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire (C. Stato 09/10/2018, n. 5781);
- la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall'art. 817, Cod. civ. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (C. Stato 06/02/2019, n. 904; C. Stato17/05/2010, n. 3127).
Ne deriva in particolare che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.
Sulla base di tali considerazioni il TAR ha ritenuto che, data l’”ampia estensione” (20 mq) della tettoia che comportava una rilevante alterazione della sagoma dell’edificio, nel caso di specie fossero presenti i caratteri di una nuova costruzione da assoggettare al permesso di costruire.
Infine il TAR ha aggiunto che comunque la tettoia doveva considerarsi illegittima in quanto accessoria a un manufatto del tutto abusivo.
Sulla nozione di tettoia ai fini della necessità del permesso di costruire si veda anche la Nota: Chiarimenti sulla nozione di tettoia “aperta” o “chiusa” e titoli abilitativi necessari e la Nota: Realizzazione di una tettoia o pensilina e qualificazione come pertinenza.