Nuovi documenti UE porte interne, pannelli e vetri isolanti e altri prodotti da costruzione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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20/11/2024

Nuovi documenti UE porte interne, pannelli e vetri isolanti e altri prodotti da costruzione

La Commissione europea ha pubblicato nuovi documenti per la valutazione europea relativi alle porte interne, materiale per isolamento termico e/o acustico, vetrocamera, sistemi di fissaggio elementi prefabbricati, griglie per rinforzo di massetti e altri prodotti da costruzione.

Con la Decisione 14/11/2024, n. 2904, la Commissione UE ha pubblicato i riferimenti relativi a nuovi documenti di valutazione europea elaborati a sostegno del Regolamento 305/2011, inserendoli nell’elenco contenuto nell'allegato alla Decisione 19/03/2019, n. 450.

I documenti si riferiscono in particolare ai seguenti prodotti da costruzione:
- porte interne in profili metallici senza caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo dei fumi;
- materiale sfuso in polistirene legato per isolamento termico e/o acustico (sostituisce la specifica tecnica “EAD 040635-00-1201”);
- pannello di isolamento termico in silice-aerogel o poliuretano-aerogel su materiale di supporto;
- strato flessibile per la riduzione delle trasmissioni laterali del suono e delle vibrazioni;
- lastre in ceramica multistrato per rivestimenti murari e pavimentazioni;
- blocchi speciali in legno lamellare incollato (glulam);
- elementi di collegamento di forma cilindrica a base di legno;
- cemento Portland con additivo pozzolanico per uso in climi tropicali (sostituisce la specifica tecnica “150007-00-0301”);
- cemento bianco con alluminato di calcio ad alto tenore di allumina;
- kit per la realizzazione di chiodature in terreno e roccia - kit con barre cave per chiodature autoperforanti - barre cave realizzate da tubi di acciaio con e senza saldatura;
- elementi di rinforzo a doppia testa a forma di S per l’aumento della resistenza al punzonamento di fondazioni e solette di fondazione;
- kit per valvola di ristagno in plastica per l’inserimento in sistemi di drenaggio a gravità;
- separatori di acque reflue all’interno degli edifici;
- kit di trasformazione per piccoli impianti di trattamento delle acque di scarico;
- elementi autobloccanti in plastica riciclata per pavimentazioni;
- sistemi di funi e componenti di fissaggio;
- griglie in fibra inorganica per il rinforzo di massetti a base di cemento, anidrite o resina;
- vetrocamera sotto vuoto;
- vetrocamera a pressione equalizzata;
- profili di ancoraggio (sostituisce la specifica tecnica “EAD 330008-03-0601”);
- sistemi di fissaggio per il collegamento di elementi prefabbricati in calcestruzzo (sostituisce la specifica tecnica “332001-00-0602”);
- sistemi di cavi ad anello per il collegamento di elementi in calcestruzzo prefabbricati o realizzati in situ (sostituisce la specifica tecnica “EAD 332589-00-0601”);
- viti per calcestruzzo per il fissaggio di pannelli sandwich;
- kit realizzati con reti in fibra di vetro alcali-resistente, connettori e malta per il rinforzo di elementi in muratura e calcestruzzo armato mediante incollaggio esterno;
- moduli prefabbricati resistenti al fuoco;
- sistemi di ventilazione realizzati con lana minerale di rivestimento esterno e interno (sostituisce la specifica tecnica “EAD 360001-01-0803”).

I documenti per la valutazione europea adottati rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del Regolamento 305/2011.

La Decisione è entrata in vigore il 19/11/2024 (giorno della pubblicazione in GUUE).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 305/2011, per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante può fare richiesta di una valutazione tecnica europea, la quale viene elaborata dall’organizzazione dei TAB (Organismi di valutazione tecnica) che adotta un documento per la valutazione europea. Si tratta pertanto dei casi di prodotti per i quali la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro:
a) il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;
b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure
c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
In questi casi il documento per la valutazione europea adottato dall’organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica l’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tutti i relativi aggiornamenti (art. 22, Regolamento 305/2011).

Dalla redazione