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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Compatibilità tra incarichi assegnati allo stesso dirigente e conflitto di interessi
INCOMPATIBLITÀ TRA INCARICHI CONFLITTO DI INTERESSI - Con atto del Presidente del 16/10/2024, l'ANAC ha fornito un parere in merito alla (in)compatibilità tra più incarichi assegnati al medesimo dirigente.
In particolare, L'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni:
- il conflitto d’interessi si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario;
- la nozione di conflitto di interessi presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale;
- in tal senso, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate, ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee;
- il conflitto di interessi può celarsi anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39, ma si rilevi una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ripetuta e diffusa, in relazione alla posizione ricoperta;
- in quest’ipotesi, posto che l’esistenza del conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell’incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità. Ciò in quanto la principale misura di prevenzione del conflitto d’interessi, anche potenziale, è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato;
- tuttavia, a fronte di un conflitto ripetuto e diffuso, il rimedio dell’astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi c.d. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa. Si potrebbe quindi optare per la differenziazione dei ruoli;
- qualora l'amministrazione non disponga di risorse adeguate a tal ultimo fine, in termini di competenze e professionalità, la stessa sarà tenuta ad adottare misure di prevenzione alternative idonee a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, quali, in via esemplificativa, la condivisione delle attività svolte dal dirigente con altro personale, una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all’organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi, un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza delle unità organizzative in cui opera il soggetto interessato;
- spetta, tuttavia, all’amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni, nonché l’individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.
Nel caso concreto, l'ANAC ha concluso che, benché il dirigente avesse ricevuto più incarichi dirigenziali, doveva escludersi l’applicazione del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39, stante il conferimento degli stessi da parte della medesima amministrazione. In ogni caso, la sovrapposizione delle funzioni di gestione e di controllo, determinata dalla coincidenza dei ruoli, avrebbe potuto costituire un rischio corruttivo che l’amministrazione era tenuta ad analizzare e valutare in sede di mappatura dei processi e, conseguentemente, a trattare con adeguate misure preventive.