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17/01/2020

Chiarimenti sulla nozione di tettoia “aperta” o “chiusa” e titoli abilitativi necessari

Il Consiglio di Stato ha fornito precisazioni sulla nozione di tettoia, chiarendo che la sua struttura è costituita da un tetto sorretto da pilastri o agganciato ad un muro e aperto su tre lati. Al contrario, una struttura completamente chiusa da muri perimetrali è qualificabile come nuova costruzione.

FATTISPECIE
Il ricorrente/appellante aveva depositato presso il Comune di La Salle una DIA per la realizzazione di una struttura pertinenziale da adibire a legnaia e ricovero attrezzatura da giardino, sostenendo poi che tale struttura consistesse in una tettoia “chiusa”.

Il TAR della Valle d’Aosta aveva respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui il Sindaco di La Salle aveva diffidato il ricorrente a demolire il fabbricato completamente eseguito in legno destinato a legnaia realizzato su area di sua proprietà, in assenza del titolo abilitativo.

Secondo il TAR, con il termine tettoia si intende uno spazio coperto aperto verso l'esterno, e, quindi, un'opera tipologicamente inequivocabile, non suscettibile di completamenti quali mura perimetrali a chiusura, in quanto esaurentesi nell'insieme degli elementi strutturali e di copertura.

Il Consiglio di Stato ha affermato, a sua volta, che la nozione di tettoia quale ricavabile sia dal linguaggio comune che dal linguaggio tecnico, identifica un tetto sorretto da pilastri o agganciato ad un muro e aperto su tre lati. Altrimenti argomentando, sarebbe assurdamente realizzabile qualsiasi edificio pertinenziale, perché tutti gli edifici hanno un tetto e, dunque, sarebbero qualificabili come “tettoie”.

PRINCIPI DI DIRITTO
In punto di diritto, la Sent. C. Stato 11/12/2019, n. 8417 ha precisato che, con riferimento alla realizzazione di una tettoia, occorre sempre esaminare ogni intervento caso per caso, considerando dimensioni, struttura, materiali e finalità dell’opera.
Se la tettoia è aperta su tre lati non viene considerata nuova costruzione, mentre nel caso di tettoie chiuse, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenerle nuove costruzioni, con applicazione del relativo regime giuridico, in considerazione del fatto che, se sono chiuse, non possono più definirsi soltanto “tettoie”, bensì veri e propri edifici, comportando una trasformazione del territorio e dell’assetto edilizio anteriore e arrecando un proprio impatto volumetrico.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, in conformità con le statuizioni del TAR, ha dunque ritenuto che la legnaia realizzata dall’appellante era identificabile come edificio, in quanto si trattava di costruzione completamente chiusa da muri perimetrali, pur destinata ad attività di servizio (quali deposito, ricovero attrezzi, legnaie etc.); pertanto essa era computabile in termini volumetrici e rilevanti ai fini delle distanze e, come tale, era realizzabile solo in quelle aree ove sono consentite nuove costruzioni (nel caso di specie, nell’area in esame non erano consentite nuove costruzioni).
 

Dalla redazione