Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Detrazioni fiscali per colonnine di ricarica per le auto elettriche: Decreto applicativo in G.U.
L'art. 1, comma 1039, della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ha inserito l'art. 16-ter del D.L. 04/06/2013, n. 63, ai sensi del quale si riconosce ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La detrazione fiscale:
- va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute
- ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi delle lettere d) e h), dell’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 16/12/2016, n. 257.
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali (art. 1117 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1, comma 1040, della Legge di bilancio 2019, l'art. 9 del D. Min. Sviluppo Econ. 20/03/2019, pubblicato nella G.U. del 06/04/2019, n. 82, detta la disciplina applicativa per fruire delle suddette detrazioni fiscali in favore dei privati.