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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 20/03/2019
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018, ed, in particolare, i commi da 1031 a 1038, che riconoscono ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2g/km), corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta lo recuperano quale credito d'imposta; Visto il comma 1039 del citato art. 1 della legge n. 145 del 2018, che riconosce una detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; Visto il comma 1040 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tr |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per veicoli di categoria M1 i veicoli, come definiti al comma 2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; b) per veicoli di categoria L1e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore ( |
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Art. 2. - Veicoli agevolabili1. Nel limite di spesa delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in |
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Art. 3. - Contributo per l'acquisto di un veicolo di categoria M11. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi: a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km; b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km. |
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Art. 4. - Contributo per l'acquisto di un veicolo delle categorie L1e e L3e1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote, di cui all'art. 2, comma 3, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia delle medesime categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa |
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Art. 6. - Condizioni e modalità di accesso e fruizione1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'art. 5. 2. I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura res |
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Art. 7. - Apertura e chiusura dei termini1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it - comunica l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Sul med |
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Art. 8. - Revoca del credito d'imposta1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, è disposta la revo |
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Art. 9. - Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica1. Per fruire della detrazione, di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inserito dall'art. 1, co |
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Art. 10. - Oneri informativi1. In ottemperanza all'art. 7 |
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Art. 11. - Disposizioni finali1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'a |
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