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21/11/2022

Corrispettivi professionali dovuti a seguito di aggiornamento prezzi nei LL.PP.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri fornisce ulteriori dettagli applicativi a seguito del Comunicato del Presidente 08/11/2022, con il quale ANAC si è espressa in merito alla prassi di richiedere, in corso di esecuzione del contratto, prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara.

Con il Com. ANAC 08/11/2022 è stata presa in esame la prassi di richiedere in corso di esecuzione del contratto prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara, come ad esempio indagini, rilievi e altri studi ritenuti imprescindibili per dare corretta esecuzione al contratto, senza prevedere alcun aumento del corrispettivo, sul presupposto che quest'ultimo, in quanto determinato a corpo, non è passibile di adeguamento sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.

I CHIARIMENTI ANAC - Rinviando per dettagli in proposito Corrispettivi per servizi di architettura e ingegneria: nuove indicazioni ANAC, ANAC ha chiarito che le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori - dovute in particolare all’applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022 (vedi Appalti pubblici e aumenti prezzi materiali da costruzione: misure confermate nel Decreto Aiuti e  Decreto Aiuti: ambito applicabilità meccanismo di revisione prezzi materiali da costruzione) - che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.

Con la Circolare 18/11/2022 n. 973/XIX Sess./2022 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha fornito ulteriori indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi dovuti per le attività relative alla progettazione ed alla direzione lavori in conseguenza dell’aggiornamento dei prezzi.

LE ULTERIORI PRECISAZIONI DEL CNI - In particolare, il CNI, facendo riferimento alle voci di cui alla Tabella Z-2 alleata al D.M. 17/06/2016, ha chiarito quanto segue.

* Nell’ipotesi in cui l’aggiornamento dei prezzi intervenga precedentemente all’aggiudicazione dei lavori, il corrispettivo dovuto è quello derivante dall’applicazione delle aliquote:
- QbIII.03Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera”;
- QbIII.04Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma”;
da applicarsi sul nuovo importo delle opere.

* Per quanto attiene invece alla Direzione Lavori (e quindi nell’ipotesi in cui l’aggiornamento dei prezzi intervenga in corso di esecuzione del contratto), il corrispettivo dovuto per le aliquote:
- Qcl.01Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione”;
- Qcl.09Contabilità dei lavori a misura”;
- Qcl.10Contabilità dei lavori a corpo”;
andrà calcolato sul consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari.

* Infine, per le attività progettuali intervenute in fase di esecuzione connesse all’adeguamento dei prezzi, il corrispettivo sarà dato dall’applicazione dell’aliquota Qcl.07Variante delle quantità del progetto in corso d’opera”.

Dalla redazione