Annullamento del PdC, rimozione dei vizi e convalida del titolo | Bollettino di Legislazione Tecnica
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06/11/2024

Annullamento del PdC, rimozione dei vizi e convalida del titolo

Il TAR Lombardia ha fornito interessanti chiarimenti sull’applicazione della fiscalizzazione dell’abuso in caso di annullamento del titolo edilizio affetto da vizi formali prevista dall’art. 38, D.P.R. 380/2001.

ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE FISCALIZZAZIONE RIMOZIONE DEI VIZI - Nel caso di specie si trattava dell'annullamento del permesso di costruire rilasciato in base ad un piano di recupero approvato con procedura semplificata anziché ordinaria. L’amministrazione aveva irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, D.P.R. 380/2001, quantificandola sulla scorta di apposita perizia di stima commissionata all’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente contestava il provvedimento lamentando che il Comune avrebbe omesso di valutare, prima di disporre la fiscalizzazione dell’abuso, come imposto dall’art. 38, D.P.R. 380/2001, la possibilità di rimuovere il vizio che aveva inficiato il procedimento di approvazione del piano di recupero.

TAR Lombardia-Brescia 24/10/2024, n. 833 ha dato ragione al ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni.

FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO - L’art. 38, D.P.R. 380/2001 disciplina l’ipotesi in cui le opere siano state realizzate in presenza di un titolo edilizio successivamente annullato dall’amministrazione o in sede giurisdizionale. In particolare la norma prevede che in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale.
Il TAR ha spiegato che, alla luce di tale previsione, presupposto essenziale affinché il Comune possa applicare la sanzione pecuniaria da essa prevista è che non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative”.
Deve trattarsi peraltro di vizi che riguardano la forma e la procedura e che - alla luce di una valutazione in concreto effettuata dall'Amministrazione - risultino non rimuovibili (C. Stato, Ad plen., 07/09/2020, n. 17). Ciò in quanto la tutela dell'affidamento attraverso l'eccezionale potere di sanatoria contemplato dall'art. 38 cit. non può giungere sino a consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell'amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o paesaggistica, pena l'inammissibile elusione del principio di programmazione e l'irreversibile compromissione del territorio, ma è piuttosto ragionevolmente limitata a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che legittimamente ha confidato sulla presunzione di legittimità di quanto assentito.

OBBLIGO DI VERIFICA - Ciò posto, trattandosi nel caso di specie di un vizio meramente formale e non sostanziale della procedura autorizzativa, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rimuovere il vizio che inficiava il piano di recupero e il conseguente permesso di costruire, procedendo ora per allora all’approvazione della variante parziale allo strumento urbanistico con procedura ordinaria.
Il Comune deve procedere d’ufficio a tale verifica, a prescindere da ogni istanza di parte, imponendolo espressamente l’art. 38 in questione.

CONVALIDA DEL TITOLO EDILIZIO - Il TAR ha inoltre precisato che, a seguito della rimozione del vizio, quella che viene in considerazione è, in sostanza, una forma speciale di convalida del provvedimento amministrativo viziato che, come ogni provvedimento di convalida, produce per sua natura effetti retroattivi, rendendo legittimi i titoli edilizi (nel caso di specie, il piano di recupero e il successivo permesso di costruire) sin dall’origine, senza quindi la necessità di richiedere ulteriori condoni o sanatorie.

Dalla redazione