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17/11/2022

Corrispettivi per servizi di architettura e ingegneria: nuove indicazioni ANAC

Con riferimento alla determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed alle disposizioni del Decreto Aiuti, l’ANAC ha precisato che devono essere remunerate le prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate per la determinazione del compenso a base di gara, anche in caso di contratto a corpo.

Con il Com. ANAC 08/11/2022 sono state fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, ad integrazione di quanto già indicato nelle Linee guida ANAC n. 1 (aggiornate con la Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417) e nel Com. ANAC 03/02/2021, al fine di risolvere alcune problematiche applicative conseguenti alla stipula dei contratti a corpo con riferimento ai Decreto Aiuti.

In particolare è stata segnalata all'ANAC la prassi di richiedere in corso di esecuzione del contratto prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara, come ad esempio indagini, rilievi e altri studi ritenuti imprescindibili per dare corretta esecuzione al contratto, senza prevedere alcun aumento del corrispettivo, sul presupposto che quest'ultimo, in quanto determinato a corpo, non è passibile di adeguamento sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.

Misure straordinarie del Decreto Aiuti
Tale comportamento si registrerebbe anche quando le prestazioni aggiuntive derivino da un evento imprevisto ed imprevedibile al momento dell’assunzione dell’incarico, come nel caso delle attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, richieste dalle stazioni appaltanti ai progettisti e ai direttori dei lavori in adempimento delle disposizioni dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti). Si veda Appalti pubblici e aumenti prezzi materiali da costruzione: misure confermate nel Decreto Aiuti .

In proposito, l'ANAC ha richiamato le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, che rientra tra i provvedimenti adottati dal legislatore per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime registratosi a partire dagli ultimi mesi del 2020, rilevando in particolare che:
- l'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022 prevede che, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dall'art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022;
- qualora il direttore dei lavori abbia già adottato il SAL e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 01/01/2022 e il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022), è emesso, entro 30 giorni da tale ultima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 01/01/2022, applicando i prezzari aggiornati;
- l'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 prevede che i prezzari aggiornati si applicano anche per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022.

Per i titolari degli incarichi di progettazione o di direzione lavori che abbiano già provveduto nei termini contrattuali pattuiti a redigere i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori sulla base dei prezziari vigenti al momento della loro redazione, le citate disposizioni comportano la richiesta, da parte delle amministrazioni affidatarie, di nuove prestazioni limitatamente all’aggiornamento dei prezzi, per le quali si pone il problema dell’eventuale adeguamento del corrispettivo contrattualmente definito.

Corrispettivo nei contratti a corpo
In ordine alla questione dell’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo, l'ANAC rileva che tale principio non è assoluto ed inderogabile, ma trova un limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche forniti dalla stazione appaltante, sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.

La circostanza che nell’appalto a corpo il corrispettivo sia fisso ed invariabile non esclude che le prestazioni introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo. L’invariabilità del corrispettivo, infatti, comporta l’indifferenza delle eventuali maggiori o minori quantità nella realizzazione della prestazione contrattuale, ma non si riferisce all’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento.

Precisazioni ANAC
Con il Comunicato pertanto l'ANAC precisa che:
- è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi, secondo i criteri stabiliti dal D. Min. Giustizia 17/06/2016 (c.d. Decreto Parametri);
- qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi;
- anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori, che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti, devono considerarsi attività aggiuntive e devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.

Dalla redazione