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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/11/2020, n. 22
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/11/2020, n. 22
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/11/2022, n. 15
- L.R. 06/08/2021, n. 13
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Attività produttive1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: “nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 e” sono soppresse. 2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse finanziarie disponibili nell’esercizio 2020 per le finalità di cui all’articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità. 3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sul |
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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna1. Al comma 18 dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “nel 2020,” sono soppresse; b) le parole “nel corso dell’anno medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso dell’anno 2020”; c) dopo le parole “sugli esercizi successivi al 2020.” sono inserite le seguenti: “Le domande per l’erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 marzo 2021.”. 2. Omissis |
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Art. 4 - Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile1. - 5. Omissis 6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall’affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione, nonché della fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici di cui all’articolo 4, comma 44, lettera b), de |
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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità1. - 4. Omissis 5. Al comma 1 dell’articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), la parola “generali” è soppressa. 6. - 15. Omissis 16. Al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole “a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l’incolumità delle persone e/o dei beni e dell’ambiente rispetto all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno” sono sostituite dalle seguenti: “a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”. 17. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della legge regionale 64/1986 è aggiunto il seguente: “2 ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni Comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate: a) le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell’ambito di attività realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile; b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del Sindaco, proposto secondo principi di democraticità dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto; c) la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione inizia |
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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell’anno 2019, a valere sull’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), è prorogato al 30 giugno 2021. 2. Al comma 1 dell’articolo 29 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole “e 26, comma 2, lettera a), e comma 3,” sono inserite le seguenti: “nonché 30 bis, comma 2,”. 3. Per le finalità di cui all’articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 4. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), è inserito il seguente: “Art. 8 bis proroga del termine di restituzione delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali, concesse nell’anno 2020 ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 16/2014 1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali disciplinate dall’articolo 16 della |
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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia1. All’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 le parole “nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 marzo 2021”; |
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Art. 8 - Salute e politiche sociali1. - 9. Omissis 10. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizza |
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Art. 9 - Art. 10 Omissis
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Art. 11 - Finanze e altre norme intersettoriali1. Omissis 2. Le somme rinvenibili quali differenziali positivi tra l’importo dei contributi pluriennali concessi dall’Amministrazione regionale agli enti locali regionali a parziale copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti fatti oggetto di rinegoziazione e confermati nell’importo originario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), e l’importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, possono essere immediatamente utilizzate dagli enti locali medesimi senza vincolo di destinazione, fermo restando l’obbligo di ciascun ente locale di garantire con risorse proprie l’integrale assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati, dando atto nei propri strumenti di programmazione del permanere degli equilibri di bilancio. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, in combinato dispos |
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Art. 12 - Art. 13 Omissis
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Art. 14 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegati - Omissis
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