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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/02/2000, n. 4
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/02/2000, n. 4
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/11/2020, n. 22
- L.R. 20/08/2007, n. 22
- L.R. 29/01/2003, n. 1
- L.R. 23/08/2002, n. 23
- L.R. 11/02/2000, n. 18
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Capo I - Disciplina dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell' |
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Art. 2 - Determinazione delle aliquote |
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Art. 3 - Riscossione dell'imposta e versamento in acconto1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. 2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve e |
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Sezione II - Agevolazioni territoriali e di categoria |
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Art. 3 bis - Computo del periodo di riferimento ai fini del regime “de minimis”1. Qualora la legge regionale stabilisca riduzioni dell’aliquota IRAP oppure altre forme di agevolazioni fiscali sottoposte al |
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Art. 4 - Contributi compensativi in forma di credito d'imposta.1. La Regione, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo n. 446/1997 e della presente legge per quanto attiene le procedure applicative dell'I.R.A.P., ferme restando le modalità di determinazione della base imponibile e della liquidazione della medesima determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, a favore degli operatori economici del Friu |
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Art. 5 - Credito d'imposta per la creazione di nuova occupazione in relazione alle attività produttive1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, ed ai sensi dell'articolo |
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Art. 6 - Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta1. I regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli emanati in esecuzione delle leggi previste dall'articolo 7, devono essere emanati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamenti determinati dalla legge finanziaria regionale secondo le modalità previste dall'articolo 23-bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come aggiunto dall'a |
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Art. 7 - Incentivi settoriali1. Ai sensi dell'articolo |
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Sezione III - Modalità di esercizio delle attribuzioni |
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Art. 8 - Esercizio delle attribuzioni1. Le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'I.R.A.P., nonché del relativo contenzioso, previste dal decreto legislativo n. 446 |
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Art. 9 - Convenzioni con il Ministero delle finanze1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività di cui alla presen |
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Art. 10 - Sistema informativo1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'I.R.A.P., dell'addizio |
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Art. 11 - Quote sostitutive dei tributi soppressi1. A decorrere dall'anno 2000 sono devolute ad ogni Comune e ad ogni Provincia del territorio regionale quote del gettito dell'I.R.A.P., sostitutive del gettito per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, pari a quanto spettante, a titolo di quota sostitutiva per l'anno precedente ai se |
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Art. 12 - Comitato tributario regionale1. È istituito il Comitato tributario regionale, di seguito denominato Comitato. 2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore alle finanze; dura in carica quattro anni ed è composto: a) dall'Assessore alle finanze, che lo presiede; b) da quattro docenti universitari o esperti nelle discipline economiche, finanziarie e tributarie; c) da tre esperti designati tra i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli avvocati. 3. I componenti di cui alla lettera b) del comma 2 |
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Art. 13 - Formazione del personale1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di I. |
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Capo II - Capo III Omissis |
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Capo IV - Norme finali e finanziarie |
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Art. 18 - Art. 19 Omissis |
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Art. 20 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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