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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 23/12/2019, n. 13
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CAPO I - Disposizioni in materia di tributi, di contenimento della spesa e di enti locali |
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Art. 1 - Omissis |
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Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP1-2. Omissis 3. All'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole; "per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2019"; |
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Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)1. Nella lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020". 2. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020". |
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Art. 4 - Omissis |
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Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), e della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relative al personale degli enti locali, e altre disposizioni in materia1-6. Omissis 7. Nel comma 10 dell |
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Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alla soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, gli articoli 9-bis, 9-ter e la tabella B della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati. |
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Art. 7 - Modificazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)1. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: ", le tipologie di spesa ammesse |
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Art. 8 - Omissis |
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Art. 9 - Costituzione di un fondo per la riconversione energetica dei patrimonio immobiliare pubblico1. La Provincia promuove interventi per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare pubblico diretti al contenimento dei |
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CAPO II - Disposizioni in materia di organizzazione e personale |
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Art. 10 - Art. 11 - Omissis |
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Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)1. Nel comma 7 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "20 percento" sono sostituite dalle seguenti: "18 percento". 2. Alla fine del comma 7 dell'articolo 23 della legge sul personale della Provincia 1997 sono aggiunte le parole: "È posto in |
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Art. 13 - Art. 14 - Omissis |
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CAPO III - Disposizioni in materia di istruzione e cultura |
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Art. 15 - Art. 17. - Omissis |
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Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)1. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "non inferiore al |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di sanità, politiche sociali e famiglia |
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Art. 19 - Art. 23 - Omissis |
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Art. 24 - Modificazioni deità legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserita la seguente: "d bis) la promozione di soluzioni residenziali di coho |
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis |
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Art. 27 - Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)1. Nel comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000, dopo le parole: "popolazione resident |
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CAPO V - Disposizioni in materia di agricoltura |
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Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)1. Nel comma 1 dell'articolo 15-quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "lettere a) e b)" sono sos |
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CAPO VI - Disposizioni in materia di turismo, sport, commercio e lavoro |
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Art. 29 - Inserimento dell'articolo 13-ter nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo alla valorizzazione degli esercizi alberghieri dismessi1. Dopo l'articolo 13-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente: "Art. 13-ter - Recupero e valorizzazione di esercizi alberghieri dismessi 1. Per assicurare elevati livelli qualitativi dell'offerta turistico-ricettiva sul territorio provinciale, la Provincia promuove il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso destinato a funzioni turistico-ricettive. Per i fini di quest'articolo, per esercizi alberghieri dismessi si intendono gli esercizi alberghieri esistenti alla sua data di |
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Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)1. Dopo l'articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente: "Art. 37-ter - Codice identificativo turistico provinciale 1. Per semplificare l'attività di vigilanza e i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta, la Provincia attrib |
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Art. 31 - Disposizioni per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 20261. La Provincia autonoma di Trento dispone un accantonamento di risorse per concorrere alla copertura dell'eventuale defic |
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Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)1. Al comma 2-bis dell'articolo 64 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "tenuto conto dei regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, e della disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi di interesse economico generale" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei regolamenti adottati |
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Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)1. Nella lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "e dei soggetti occupati o già occupati in via prevalente con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; tra le iniziative a favore di tali ultimi soggetti possono essere previsti incentivi per l'occupazione a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "o l'inserimento in progetti di lavori socialmente utili, che favoriscano il recupero e l'integrazion |
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CAPO VII - Disposizioni in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici e protezione civile |
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Art. 34 - Integrazione dell'articolo 43 (Interventi straordinari per la viabilità provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e disposizione in materia di mobilità ferroviaria1. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente: "2-bis. Con le modalità del comma 1, la Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri connessi all'uso da parte degli utenti, in entrambe |
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Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)1. L'articolo 31 della legge provinciale sui trasporti 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 31 - Norme in materia di sicurezza 1. In materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto su strada si applica il decreto del Presidente del |
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Art. 36 - Modificazioni dell'articolo 5-bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e dell'articolo 47-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)1. Nel comma 1 dell'articolo 5-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "Per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti è utilizzata una quota non superiore ad un quarto della percentuale prevista dall'articolo 20, comma 1-ter, della legge provinciale sui lavori pubblici del 1993. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione amministrativo-contabile della predetta quota." sono sostituite dalle seguenti: "All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto." 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dal comma 1, comprensive degli on |
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Art. 37 - Modificazioni dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 201. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente: |
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Art. 38 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono inserite le parole: "o fino al 90 per ce |
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CAPO VIII - Omissis |
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CAPO IX - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 42 - Disposizioni finanziarie1. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell |
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Art. 43 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regio |
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Tabella A - Tabella D - Omissis |
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