N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 27, comma 5, della L.P. 05/08/2024, n. 9, così recitava:

"Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Dopo l'articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 37-ter - Codice identificativo turistico provinciale

1. Per semplificare l'attività di vigilanza e i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta, la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico.

2. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico ai sensi dell'articolo 37-bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo.

3. I soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT nonché la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo, comunque non successiva al 30 giugno 2020.

5. Le comunicazioni previste dall'articolo 37-bis, i relativi aggiornamenti e il codice identificativo dell'alloggio sono inseriti con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4, nell'ambito del sistema informativo del turismo, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"4-bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 37-ter, commi 2 e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.""

Dalla redazione