Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 15/12/2004, n. 10
L. P. Trento 15/12/2004, n. 10
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 04/08/2022, n. 10
- L.P. 27/01/2022, n. 1
- L.P. 28/12/2020, n. 16
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 02/08/2017, n. 9
- L. P. 17/09/2013, n. 19
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 23/07/2010, n. 16
- D.P.P. 13/07/2010, n. 18-50/L
- L.P. 28/12/2009, n. 19
- L.P. 28/03/2009, n. 2
- L.P. 21/12/2007, n. 23
- Sent. Corte Cost. 14/11/2007, n. 378
- L.P 29/12/2006, n. 11
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Capo I - Disposizioni in materia di urbanistica
|
|
Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)1. L'articolo 2 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, è sostituito dal seguente: "Art. 2 - Disposizioni urbanistiche 1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7. 2. La localizzazione e l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in esito al procedimento autorizzatorio disciplinato da quest'articolo, è consentita senza la necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. 3. Il rilascio della concessione e la presentazione della |
|
Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla normativa in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio |
|
Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) |
|
Art. 4 - Disposizioni in materia di certificato di abitabilità |
|
Art. 5 - Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente1. In sede di prima applicazione dell'articolo 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, possono specificare gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24-bis della |
|
Capo II - Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti
|
|
Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, è inserito il seguente: "1-bis. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in materia, con regolamento sono dettate le di |
|
Art. 7 - Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche1. Dopo il comma 6 dell'articolo 60 |
|
Capo III - Disposizioni in materia di ambiente
|
|
Art. 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., è aggiunto il seguente: "5-bis. Alle acque scaricate dalle piscine a uso natatorio si applica la disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque per le acque meteoriche. I comuni, anche su richiesta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, possono prescrivere specifiche misure o trattamenti delle acque scaricate dalle piscine, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori." 2. L'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente: "Art. 17-bis - Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura 1. Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura, ivi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche e trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari volti a ridurre la massa in particelle sottili. 2. Eventuali deroghe al divieto possono essere autorizzate dal piano provinciale di risanamento delle acque o mediante deliberazione della Giunta provinciale adottata in osservanza della procedura stabilita dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1). Questi provvedimenti stabiliscono i casi, le modalità, le condizioni e i limiti in base ai quali opera la deroga." 3. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale, n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente: "4. Le acque intercettate nel corso dell'esecuzione di opere pubbliche o private, compresa la realizzazione di gallerie, e le sostanze liquide o convogliabili derivanti dall'esecuzione delle medesime opere sono recapitate preferibilmente nei corpi idrici superficiali in base a un programma redatto dal soggetto proponente e autorizzato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, volto a definire il quadro previsionale delle operazioni nonché le misure di prevenzione e di tutela del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico." 4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Ferme restando le eventuali autorizzazioni dell'autorità competente in materia di polizia idraulica, il programma previsto dal comma 4 è autorizzato dall'agenzia - entro trenta giorni dalla sua ricezione - o in sede di conferenza di servizi, con eventuali prescrizioni, tenendo conto degli obiettivi di qualità e delle utilizzazioni in atto del corpo idrico ricettore, nonché della sua capacità di recupero. In presenza di eventi non previsti dal programma autorizzato, ivi compreso il rinvenimento di significativi volumi di acque non considerati dal programma, il soggetto esecutore delle opere adotta opportune misure di salvaguardia del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico, dandone immediata comunicazione all'agenzia, la quale può fissare ulteriori prescrizioni e misure di controllo a integrazione dell'autorizzazione. 4-ter. Qualora il programma dimostri che non sia tecnicamente fattibile, in tutto o in parte, il convogliamento delle acque e delle sostanze di cui al comma 4 in corpi idrici superficiali, l'agenzia autorizza, secondo quanto previsto dal comma 4-bis, il loro recapito in suolo con eventuali prescrizioni, sempre che il recapito non comporti pericolo per l'ambiente o instabilità dei suoli. 4-quater. In caso di violazione dei commi da 4 a 4-ter l'agenzia assume gli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi dell'articolo 41." 5. Dopo il comma 9 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente: "9-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, in coerenza con le norme tecniche statali, i requisiti per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, nonché le modalità e i tempi di adeguamento o di risanamento di quelli esistenti. Con la medesima deliberazione sono definite le procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi." 6. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1-bis, le parole: "o di altre leggi che lo richiamano" sono sostituite dalle seguenti: "o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate"; b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Alla sanzione prevista dal comma 1-bis soggiace anche chi con più azioni o omissioni, anche in tempi diversi, commette più violazioni della stessa disposizione o di diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate." 7. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni: a) in fine al comma 1 sono aggiunte le parole: "e alla normativa statale"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I predetti aggiornamenti delle tabelle entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione. In ogni caso la deliberazione, se occorre, indica i termini di adeguamento alle tabelle sostituite o modificate, nel rispetto delle scadenze eventualmente stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate."; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare ai sensi di quest'articolo, possono essere stabiliti, in particolare, valori limite di emissione meno restrittivi di quelli fissati dalla tabella G relativamente alle sostanze rappresentative del carico organico contenuto nelle acque reflue biodegradabili provenienti da cantine vinicole, qualora sussistano le seguenti condizioni: a) le acque reflue siano recapitate in pubblica fognatura presidiata da impianto di depurazione biologica conforme alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque e in grado di garantire il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane; |
|
Art. 9 - Art. 10 - Omissis
|
|
Art. 11 - Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie: a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); b) N13 c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si |
|
Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) |
|
Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)1. N7 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 1995, è aggiunto il seguente: "4-bis. La Giunta provinciale, con apposita deliberazione, determina le direttive, i criteri e le modalità d'attuazione della raccomandazione 2001/331/CE, del Parlamento europeo e del Consigl |
|
Art. 14 - Modificazioni degli articoli 60 e 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'inquinamento acustico e ai campi elettromagnetici1. All'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) in fine al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Il provvedimento di diffida può contenere, in alternativa, misure e prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione dell'attività e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il quale dev'essere sospesa l'attività o devono essere chiusi o disattivati gli impianti e i macchinari."; b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di immissione, ove sia dimostrata l'impossibilità di rispettare il criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e dell'eccessiva onerosità dell'intervento di adeguamento." 2. L'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998, è sostituito dal seguente: "Art. 61 - Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale e alle sue norme d'attuazione. |
|
Capo IV - Disposizioni in materia di energia, di acque pubbliche e di opere idrauliche
|
|
Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è sostituito dal seguente: "1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Provincia può esercitare la facoltà di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dandone preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977." 2. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale n. 4 del 1998, è inserito il seguente: "Art. 1-bis 1 - Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico 1. In relazione alle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, i procedimenti amministrativi per l'assegnazione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1-bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni di quest'articolo e dalla normativa da esso richiamata. Non trova conseguentemente applicazione il disposto dell'articolo 1-bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. 2. Almeno cinque anni prima della scadenza di ciascuna concessione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la Giunta provinciale con proprio provvedimento, avente valore di disdetta delle concessioni in scadenza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo aver valutato per la medesima concessione la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico, indice una gara e approva il relativo bando di gara. La data di scadenza delle concessioni di cui al presente articolo è quella risultante dall'atto di concessione, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Il bando: a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonché agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il periodo di trenta anni; b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere; c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti la solidità finanziaria, la capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi; |
|
Art. 16 - Inserimento dell'articolo 13-bis nella legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 relativo alla distribuzione di energia elettrica1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è inserito il seguente: "Art. 13-bis - Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento 1. Allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione da ENEL s.p.a., o sue società controllate o collegate, il trasferimento degli impianti, dei beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione, ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici, i |
|
Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è aggiunto il seguente: "Le opere contemplate da quest'articolo sono considerate opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, e sono realizzate senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Ferma restando l'applicazione a tali opere della normativa in materia di ambiente e di tutela del paesaggio, la loro realizzazione non è soggetta alle concessioni, autorizzazioni o accertamenti di conformità previsti dalle norme urbanistiche; resta fermo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)." 2. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge provinciale n. 18 del 1976, è abrogato. |
|
Art. 18 - Modificazioni degli articoli 48 e 51 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche1. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché le domande di |
|
Capo V - Disposizioni in materia di comunicazioni e di trasporti
|
|
Art. 19 - Disposizioni per lo sviluppo della larga banda1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima. 3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce: a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2; b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura. |
|
Art. 19.1 - Ulteriori disposizioni per lo sviluppo della larga banda1. La Provincia promuove la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di comunicazione elettronica prevista dall'articolo 19 e la loro fruizione secondo le modalità previste da quest'articolo. 2. La Provincia, in particolare, realizza le reti di accesso mediante: a) la realizzazione degli interventi necessari, anche tramite la società prevista dall'articolo 19, comma 3, o tramite gli strumenti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici; b) la concessione di contributi agli enti locali o società da essi controllate, ai sensi del comma 3, lettere a) e b); c) la concessione di contributi alla società prevista dall'articolo 19, ai sensi del comma 5 di quest'articolo; d) accordi di programma con operatori privati delle telecomunicazioni. 3. La Provincia può concedere ai comuni, singoli o associati, alle comunità e agli enti pubblici strumentali |
|
Art. 19.2 - Misure di semplificazione e agevolazione dell'infrastrutturazione del territorio con reti in fibra ottica1. Al procedimento relativo all'approvazione degli interventi di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e le altre disposizioni statali che prevedono semplificazioni con riguardo all'autorizzazione e alla realizzazione dei predetti interventi, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture statali quelli competenti secondo l'ordinamento provinciale. Ai fini dell'articolo 49, comma 1 |
|
Art. 19-bis - Interventi per la transizione alla televisione digitale terrestre in provincia di Trento1. In attuazione della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la Provincia promuove il processo di transizione dalla tecnologia televisiva analogica a quella digitale terrestre nel territorio provinciale. A tal fine la Provincia può stipulare un protocollo di intesa con |
|
Art. 20 - Art. 21 - Omissis
|
|
Capo VI - Disposizioni in materia di servizi antincendi
|
|
Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)1. All'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) del comma 1, le parole: "strutture civili" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di protezione civile"; b) nella lettera d) del comma 1 le parole: "funzionario responsabile" sono sostituite dalla seguente: "direttore". 2. All'articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) del comma 1 è sostituta dalla seguente: "c) approva il piano pluriennale delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento del corpo permanente;"; b) in fine alla lettera f) del comma 1 sono aggiunte le parole: "che non costituiscono svolgimento di attività di gestione"; c) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente: "f-bis) delibera i trasferimenti all'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, in relazione alle tariffe per l'attività di prevenzione incendi, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale;"; d) nella lettera g) del comma 1, dopo la parola: "delibera" sono inserite le seguenti: "i criteri |
|
Capo VII - Disposizioni in materia di lavori pubblici
|
|
Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e abrogazione dell'articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 91. L'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente: "Art. 4 - Competenze degli organi provinciali 1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge." 2. In fine al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono aggiunte le parole: "o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, secondo quanto previsto dal regolamento d'attuazione". 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie. 3-ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi." 4. L'articolo 7-bis della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente: "Art. 7-bis - Accesso alle informazioni 1. In materia di accesso alle informazioni nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia." 5. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 26 del 1993, la lettera c) è abrogata. 6. All'articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, le parole: "e comunque non oltre la data del 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno"; b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria." 7. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: "non può superare il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può superare il 20 per cento". 8. Al comma 4-bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23."; b) il quarto periodo è soppresso; c) nel quinto periodo le parole: "individuale o, nel caso di comunicazione collettiva, dal termine del periodo di pubblicazione dell'apposito avviso all'albo comunale" sono soppresse. 9. All'articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, le parole: "a liberi professionisti, singoli o associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare" sono sostituite dalle seguenti: "ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare: a) liberi professionisti singoli; b) liberi professionisti in studi associati; c) società di professionisti; d) società d'ingegneria; e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per |
|
Art. 24 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche1. All'articolo 6 della legge provi |
|
Capo VIII - omissis
|
|
Capo IX - Disposizioni finanziarie e finali |
|
Art. 26 - Art. 27 - Omissis
|
|
Art. 28 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
|
Tabella A - Tabella B - Omissis
|
Dalla redazione
- Beni culturali e paesaggio
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Le norme per la tutela degli alberi monumentali
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Rifiuti
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Beni culturali e paesaggio
Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Impiantistica
- Impianti di riscaldamento e condizionamento
- Inquinamento atmosferico
Gas fluorurati a effetto serra (F-gas): disciplina, certificazione e attestazione (patentino frigoristi)
- Angela Perazzolo
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
23/12/2024
- Stop confisca al professionista da Italia Oggi Sette
- Economia circolare al ralenti da Italia Oggi Sette
- Riciclo dei rifiuti, l’Italia non teme rivali da Italia Oggi Sette
- Comprar casa: sì, con l’aiutino da Italia Oggi Sette
- Libri e registri contabili 2023, è ora di stampare e conservare da Italia Oggi Sette
- Imposta di bollo differenziata da Italia Oggi Sette