Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 12 (Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente)) — 1. Alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis (Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale delle cave) — 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, la valutazione positiva dell'impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi ovvero ai progetti di massima concernenti la coltivazione delle cave, delle torbiere e delle discariche di cui all'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), nonché quella relativa ai programmi di attuazione di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale, ha efficacia fino alla data di completamento delle attività autorizzate, in relazione alle caratteristiche del progetto.

2. Il proponente del progetto o del programma concernente le attività indicate al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell'impatto ambientale.

3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, può disporre, in esito all'esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell'agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

4. L'esercizio delle attività considerate dai progetti o dai programmi di cui al comma 1, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell'efficacia medesima ovvero sia stato depositato un nuovo progetto o programma alla valutazione dell'impatto ambientale;

b) la prosecuzione dell'attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato;

c) la prosecuzione dell'attività sia autorizzata ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980.";

b) il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale che, fissato un breve termine per l'adempimento, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore.""

Il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 19.

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