Comma abrogato dalla L.P. Trento del 23/07/2010 n.16. Il comma 1 dell’articolo 13 così recitava: “Il comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:

"6. Le attività di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono remunerate in conformità al rispettivo tariffario."

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