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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 12/12/2003, n. 41
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- L.R. 06/04/2009, n. 7
- L.R. 27/02/2009, n. 2
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni socio-assistenziali erogate dai soggetti pubblici e privati, la presente legge detta norme in materia di autorizzazione: a) all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, che prestano i servizi socio-assistenziali di cui al comma 2; b) all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, nonché dei centri diurni di cu |
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Art. 1-bis - (Integrazione sociosanitaria) |
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Art. 2 - (Compiti della Regione)1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) stabilisce, |
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Art. 4 - (Autorizzazioni)1. L'apertura e il funzionamento delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gestite da soggetti pubblici o privati, sono subordinate ad un'unica autorizzazione, necessaria anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi prestati. Ai fin |
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Art. 4-bis - (Cessione dell’autorizzazione)1. L’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento della struttura che presta servizi socio-assistenziali può essere ceduta a terzi solo a seguito di tra |
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Art. 4-ter (Decadenza dell’autorizzazione)1. L’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento dell |
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Art. 5 - (Strutture a ciclo residenziale)1. Le strutture a ciclo residenziale sono suddivise nel modo seguente: a) strutture di tipo familiare, destinate ad accogliere fino ad un massimo di sei utenti, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia t |
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Art. 6 - (Strutture a ciclo residenziale per minori)1. Le strutture a ciclo residenziale per minori si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie: a) casa-famiglia, rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), destinata ad accogliere minori |
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Art. 7 - (Strutture a ciclo residenziale per disabili)1. Le strutture a ciclo residenziale per disabili si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie: a) casa-fa |
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Art. 8 - (Strutture a ciclo residenziale per anziani)1. Le strutture a ciclo residenziale per anziani si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie: a) casa-famiglia, rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera |
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Art. 9 - (Strutture a ciclo residenziale per persone con problematiche sociali)1. Le strutture a ciclo residenziale per persone con problematiche psicosociali si distinguono nella casa famiglia, rientrante nella tipologia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), |
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Art. 9-bis - (Programmi per la semiautonomia)1. I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo |
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Art. 10 - (Strutture a ciclo semiresidenziale)1. Le strutture a ciclo semiresidenziale sono caratterizzate da ospitalità di tipo diurno e da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza. Tale ospitalit |
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Art. 11 - (Requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza nonché l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente. Le stesse strutture devono garantire, altresì, fatti salvi i requisiti strutturali e organizzativi integrativi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), il rispetto dei seguenti requisiti: a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture salvi motivi di sicurezza o laddove l'ubicazione in area non urbana risulti funzionale alla realizzazione di specifici progetti, anche sperimentali; b) assenza di barriere architettoniche in relazione alle caratteristiche delle strutture e dell'utenza accolta; c) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy; d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato, alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata, ferma restando la necessità di garantire un adeguato rapporto tra operatori e utenti. Per le strutture residenziali e semiresidenziali per per |
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Art. 12 - (Vigilanza)1. La funzione di vigilanza sulle strutture e sui servizi del sistema integrato è esercit |
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Art. 13 - (Sanzioni amministrative)1. Salvo che il fatto costituisca reato: a) qualora siano riscontrante irregolarità, il comune diffida il soggetto autorizzato ai sensi della presente legge a provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'auto |
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Art. 14 - (Norme transitorie)1. Fino all'emanazione della deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), i comuni, per le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) che hanno presentato domanda di autorizzazione all'apertura e al funzionamento: a) prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, (Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione dell'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000. n. 328") rilasciano autorizzazioni secondo la normativa regionale vigente a tale data; |
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Art. 15 - (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche) |
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