Articolo inserito dall’art. 69, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 11 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 13, così recitava:

"Art. 1-bis - (Integrazione sociosanitaria)

1. Nelle strutture di cui all’articolo 1 è consentita l’accoglienza anche di persone non autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata.

2. Le prestazioni sanitarie in favore dei soggetti di cui al comma 1 sono fornite dall’azienda sanitaria locale competente nelle forme previste per l’assistenza domiciliare integrata, sulla base di protocolli d’intesa con il comune in cui ha sede la struttura."

Dalla redazione