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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 16/02/2015, n. 3
L. R. Marche 16/02/2015, n. 3
L. R. Marche 16/02/2015, n. 3
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/11/2023, n. 19
- L.R. 30/07/2021, n. 18
- L.R. 18/04/2019, n. 8
- L.R. 10/07/2017, n. 23
- L.R. 28/04/2017, n. 15
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Capo I - Finalità e ambito di applicazione |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Questa legge detta norme in materia di innovazione e semplificazione amministrativa al fine di: a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese; |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni di questa legge si applicano: |
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Capo II - Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione |
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Art. 3 - (Controllo e valutazione) |
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Art. 3 bis - (Attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche)1. Il Comitato, fatte salve le funzioni previste all’articolo 21, comma 2, lettera n bis), dello Statuto, svolge le seguenti attività: a) propone alle Commissioni assembleari competenti in sede referente l’inserimento nelle proposte di legge delle clausole valutative indicate all’articolo 6; b) esprime parere alle Commissioni assembleari competenti in sede referente sulle clausole valutative già inserite nelle proposte di legge; c) vigila sul rispetto sostanziale dell |
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Art. 3 ter - (Qualità degli atti normativi)1. In tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità redazionale dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti. |
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Art. 4 - (Analisi tecnico normativa)1. L’analisi tecnico normativa (ATN) verifica l’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti |
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Art. 5 - (Analisi di impatto della regolazione)1. L’analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli interventi normativi propo |
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Art. 6 - (Clausola valutativa) |
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Art. 7 - (Testi Unici)1. L’Assemblea legislativa, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto, assicura il riordino ed il coordinamento delle norme regionali relative a settori organici, mediante l’approvazione di testi unici. |
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Art. 8 - (Leggi regionali di semplificazione)1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 9, presenta annualmente all’Assemblea legislativa regionale la proposta di legge di semplificazione che prevede in particolare: a) la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore; |
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Art. 9 - (Comitato permanente per la semplificazione)1. Per la realizzazione degli obiettivi di questa legge è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato permanente per la semplificazione, nel quale sono rappresentati gli enti locali, le associazioni di categoria delle imprese, gli ordini e collegi professionali e le associazioni dei consumatori e del terzo settore. |
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Capo III - Utilizzo della telematica |
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Art. 10 - (Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale)1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità e uniformità nell’accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all’articolo 2, la Regione mette a disposizione e promuove l’impiego dei servizi infrastrutturali per l’identità digitale che po |
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Art. 11 - (Dati di tipo aperto)1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della diretti |
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Art. 12 - (Trasmissione di documenti informatici)1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 16, la trasmissione di documenti agli enti di cui all’articolo 2 può essere eseguita da qual |
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Art. 13 - (Indirizzo di posta elettronica certificata)1. La Regione attiva almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, provvede alla sua pubblicazione sul sito web istituzional |
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Art. 15 - (Polo di conservazione Marche DigiP)1. Gli atti della Regione sono prodotti e conservati in originale informatico e firmati digitalmente. |
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Capo IV - Semplificazione amministrativa |
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Art. 16 - (Partecipazione telematica all’attività amministrativa)1. Le istanze e le comunicazioni comunque denominate previste dalla normativa vigente, sono inviate agli enti indicati all’articolo 2 tramite l’utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata o con altri strumenti telematici che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento |
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Art. 17 - (Domicilio digitale)1. Nei procedimenti amministrativi di competenza degli enti previsti all’articolo 2, comma 1, lettera a), ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di di |
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Art. 18 - (Conferenza dei servizi telematica)1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi. |
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Art. 19 - (Conferenza di servizi preliminare)1. Nelle materie di competenza regionale, la Regione, le Province e i Comuni provvedono alla definizione e all’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento mediante la conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrat |
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Art. 20 - (Divieto di richiesta dei documenti già presentati)1. Agli effetti della normativa regionale, la documentazione da produrre nei procedimenti amministrativi e che risulti già inviata per qualunque motivo alla Regione o che sia direttamente acquisibile presso altre pubbliche amministrazione, non è richiesta ed |
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Art. 21 - (Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti) |
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Art. 22 - (Potere sostitutivo) |
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Art. 23 - (Semplificazioni per le imprese certificate)1. La Regione adotta misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di specifico interesse per le imprese certificate ai |
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Art. 24 - (Banca dati dei procedimenti amministrativi)1. La Giunta regionale istituisce la banca dati informatica dei procedimenti amministrativi. 2. Nella banca dati prevista dal comma 1 sono registrati tutti i procediment |
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Art. 26 - (Oneri istruttori)1. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato è prevista la parziale resti |
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Art. 27 - (Uniformità delle procedure amministrative)1. La Regione e gli enti locali assicurano lo svolgimento uniforme delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozi |
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Art. 28 - (Misurazione degli oneri amministrativi)1. La Regione, anche in raccordo con l’amministrazione statale e con gli enti locali, adotta tecniche e realizza progetti di misur |
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Art. 29 - (Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini, la Regio |
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Art. 30 - (Semplificazione dei controlli sulle imprese)1. La Regione e gli enti locali conformano i controlli sulle imprese ai principi della semplicità e della proporzionalità dei cont |
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Capo V - Norme in materia di ambiente e territorio |
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Art. 31 - (Modifiche della l.r. 6/2004)1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale), sono sostituiti dai seguenti: "4. Il rapporto amb |
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Art. 32 - (Modifiche della l.r. 15/1994)1. All’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 6, all’articolo 8, commi 2 e 3 e all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), la |
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Art. 33 - (Modifiche della l.r. 2/2010)1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), è sos |
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Art. 34 - (Modifiche della l.r. 34/1992) |
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Art. 35 - (Modifiche della l.r. 6/2005 e della l.r. 3/2014)1. Il comma 6 bis dell’articolo 19 della leg |
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Art. 36 - Omissis
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Capo VI Norme settoriali di semplificazione |
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Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - (Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari)1. La Regione promuove la semplificazione degli adempimenti amministrativi posti a carico delle imprese e in particolare di quelle di minori dimensioni che gestiscono le attività di produzione |
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Art. 39 - (Modifiche della l.r. 9/2006)1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), dopo le parole: “per le imprese alimentari” sono aggiunte le seguenti: “e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’ |
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Art. 40 - (Modifiche della l.r. 52/1974)1. Il primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), è s |
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Art. 41 - (Riduzione dei termini dei procedimenti)1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, comma 4, della legge 69/2009, nei procedimenti inerenti al SUAP contenenti sub-procedimenti che riguardano materie rientranti nella competenza legislativa della Regione: a) i termini per il rilascio da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti di pareri, nulla osta, autorizzazio |
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Art. 42 - Omissis
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Art. 43 - (Modifiche della l.r. 32/1982)1. La lettera l) del quarto comma dell’articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), è sostituita dalla seguente: “l) l’obbligo per il concessionario di inviare, almeno ogni cinque anni, una autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche prop |
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Art. 44 - (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria)1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza |
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Capo VII Norme finanziarie e finali |
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Art. 45 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione della legge di semplificazione annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge che contenga almeno le seguenti informazioni: |
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Art. 46 - Omissis
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Art. 47 - (Disposizioni finali) |
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