Articolo abrogato dall’art. 46, comma 2, della L.R. 30/07/2021, n. 18, così recitava:

“Art. 22 - (Potere sostitutivo)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, con il regolamento di cui all’articolo 47, comma 1 disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 5 e 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) per i casi di inerzia o di ritardo nell’emanazione di un atto da parte di un dirigente regionale.”

Dalla redazione