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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 23/08/1982, n. 32
L. R. Marche 23/08/1982, n. 32
- L.R. 28/12/2023, n. 25
- L.R. 16/02/2015, n. 3
- L.R. 24/12/2008, n. 37
- L.R. 27/05/2008, n. 12
- L.R. 27/12/2007, n. 19
- L.R. 23/10/2007, n. 14
- L.R. 17/07/1992, n. 28
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1La presente legge disciplina come parte del patrimonio indisponibile della Regione le acque minerali e termali, la loro ricerca e coltivazio |
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Art. 2Qualora per particolari abbassamenti delle falde, per inquinamenti ovvero per peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque p |
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TITOLO II - Disposizioni relative al permesso e alla concessione |
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Capo I - Permesso di ricerca |
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Art. 3 - La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permessoIl permesso di ricerca è accordato dalla giunta regionale, a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri la necessaria capacità tecnica ed economica. La richiesta di ricerca è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana. Con il provvedimento di rilascio è approvato anche il programma dei lavori. |
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Art. 4La domanda, da indirizzarsi al presidente della giunta regionale, va corredata da: 1) l'indicazione delle sorgenti da ca |
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Art. 5Il permesso di ricerca è rilasciato per un'area non eccedente i 200 ettari, salvo ampliamento per documentate esigenze tecniche riconosciute dalla giunta regionale, e non può avere u |
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Art. 6Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione della giunta regionale. |
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Art. 7 |
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Art. 8Il titolare del permesso deve dare tempestivamente comunicazione scritta al presidente della giunta regionale dell'avvenuta captazio |
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Capo II - Disposizioni relative alla cessazione del permesso |
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Art. 9Il permesso di ricerca cessa, oltre che per scadenza del termine, per: |
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Art. 10La giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso, quando: a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto o siano rimasti sospesi per oltre tre mesi se |
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Art. 11Il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento motivato dalla giunta regionale sentiti i comuni singoli o associati e |
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Art. 12Dalla data dei provvedimenti di cessazione dei permessi, il ricercatore è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal permesso ste |
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Capo III - Disposizioni relative alla concessione |
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Art. 13I giacimenti di acqua minerale e termale possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. La concessione di coltivazione è accordata, sulla base della valutazione dei programmi di lavoro e degli impegni specie per gli effetti sullo sviluppo economico-occupazionale della zona interessata, dalla giunta regionale a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri la necessaria capacità tecnica ed economica. La richiesta di concessione è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana. Delle istanze di concessione sarà data comunicazione all'amministrazione provinciale e al distretto minerario interessato per territorio. Il provvedimento di concessione contiene: |
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Art. 14Alla domanda di concessione, da rivolgere alla presidenza della giunta regionale, devono essere allegati: a) programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino: - i riflessi sullo sviluppo economico occupazionale della zona interessata; |
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Art. 15La superficie da accordare in concessione non può essere superiore ai 100 ettari. Il limite sopraindicato può essere ampliato per documentate esigenze tecniche riconosciute dalla giunta regionale. |
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Art. 16Il ricercatore, salva la valutazione dei preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idone |
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Capo IV - Dell'esercizio della concessione |
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Art. 17 |
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Art. 18I beni oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili. |
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Art. 191. Il concessionario corrisponde alla Regione un diritto annuo anticipato proporzionale all’estensione della superficie accordata in concessione e pari, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a: a) euro 156,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento; N17 b) euro 78,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che |
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Art. 20La concessione deve essere costantemente tenuta in attività direttamente dal concessionario. La giunta regionale, qualora ricorrano eccezi |
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Art. 21Qualunque trasferimento per atto tra vivi della concessione deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale. |
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Art. 22L'espropriazione del diritto di concessione può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. |
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Art. 23Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione, tutte le opere necessarie per le attività di cui all'articolo 17, ed in genere per la coltivazione e la protezione del giacimento, sono considerate di pubblica utilità |
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Capo V - Cessazione della concessione |
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Art. 24La concessione cessa per: |
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Art. 25Alla scadenza della concessione il concessionario deve consegnare alla Regione i beni oggetto della concessione e le pertinenze rela |
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Art. 26Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso. |
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Art. 27In caso di nuovo conferimento della concessione, il corrispettivo di spettanza della Regione per l'uso delle pertinenze da parte del |
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Art. 28Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza porvi condizione alcuna. |
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Art. 29La giunta regionale sentito il comune interessato per territorio e informata l'associazione dei comuni o la comunità montana pronuncia la decadenza della concessione di coltivazione quando il concessionario abbia perduto i requisiti di capacità tecnica ed economica oppure, senza giustificato motivo: a) non abbia dato inizio |
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Art. 30La concessione può essere revocata per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse. |
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Art. 31Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento che dispone la cessazione, il concessionario è |
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Capo VI - Disposizioni comuni al permesso di ricerca ed alla concessione di coltivazione |
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Art. 32Le domande di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione e quelle di proroga sono pubblicate per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati per ter |
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Art. 33I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i diviet |
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Art. 34Per la zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica delle sorgenti, compresa quella concessa in coltivazione, la giunta re |
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Art. 35I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga sono soggetti al pagamento della tassa di cui alla legge regionale 15 a |
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Art. 36Il controllo e la verifica costante dell'attuazione dei programmi relativi ai permessi ed alle concessioni spetta alla giunta regionale. I titolari dei permessi |
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Art. 37I permessi di ricerca già concessi sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti con l'osservanza del |
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Art. 38Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate per la durata stabilita nei relativi provvedimenti. I titolari del |
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Art. 39A chiunque intraprenda l'attività di ricerca di acque minerali o termali, senza che sia in possesso del prescritto permesso, è com |
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TITOLO III - Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e degli stabilimenti di imbottigliamento |
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Art. 40Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, il concessionario deve presentare alle autorità competenti ai |
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Art. 41L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali può avvenire soltanto mediante imbottigliamento o condizionamento, utilizzazione in loco dell'acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali così come defi |
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Art. 42L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento è rilasciata dal presidente della Regio |
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Art. 43Il concessionario che intenda imbottigliare acqua minerale e/o aprire uno stabilimento termale deve presentare la domanda al presidente della giunta regionale allegandovi tutta la documentazione di cui al R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti. Inoltre, a completam |
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Art. 44Il decreto di autorizzazioni rilasciato dal presidente della giunta regionale fissa tutti gli obblighi e le condizioni descritte nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti. Inoltre il provvedimento deve indicare: 1) per gli stabilimenti termali: |
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Art. 45Il provvedimento di autorizzazione all'imbottigliamento o alla apertura delle terme è comunicato al Ministero della Sanità, per la |
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Art. 46L'acqua minerale non può essere messa in commercio in recipienti diversi da quelli autorizzati dal decreto di cui all'articolo 44, |
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Art. 47Il presidente della giunta regionale, sentiti il comune e il concessionario, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 41 della pre |
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Art. 48La vigilanza sull'utilizzo delle acque minerali nazionali ed estere e sugli stabilimenti termali spetta alle unità sanitarie locali |
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Art. 49Ferma restando l'applicazione dell'articolo 26 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, in caso di gravi violazioni delle norme in mater |
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Art. 50Le tariffe delle singole cure termali nonché i prezzi di vendita dell'acqua minerale comunque utilizzata dovranno essere comunicate |
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Art. 51I proventi di cui agli articoli 7 e 19 della presente legge sono introitati dalla Regione. L'applicazione delle sanzioni amministrative è d |
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