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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 18/01/2010, n. 2
L. R. Marche 18/01/2010, n. 2
L. R. Marche 18/01/2010, n. 2
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 02/07/2020, n. 27
- L.R. 05/03/2020, n. 10
- L.R. 16/02/2015, n. 3
- L.R. 06/12/2010, n. 18
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, nell’ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione |
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Art. 2 - (Definizione di escursionismo)1. Ai fini della presente legge per escursionismo s’intende l’attivit&agr |
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Art. 3 - (Rete escursionistica delle Marche)1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (RESM) l’insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell&rsqu |
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Art. 4 - (Catasto della Rete escursionistica delle Marche)1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il catasto della RESM, ovvero l’elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province.N2 |
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Art. 5 - (Sentieri di particolare interesse storico)1. Sono di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant’anni che hanno svolto in passato |
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Art. 6 - (Segnaletica)1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto dell |
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Art. 7 - (Interventi sulla sentieristica regionale)1. Sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi |
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Art. 7.1. (Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi)1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge per percorsi destinati alla pratica della mountain bike (di seguito denominati percorsi MTB) si intendono gli itinerari all'aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio regionale. 2. Nel rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, e della "Intesa Stato-Regioni ed enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale (Intesa Gis 1N1007)" i percorsi mountain bike sono classificati in: a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che collegano due località con larghezza complessiva superiore a 2, 5 metri ovvero, in alternativa, ove sussista l'obbligo di rispettare il limite massimo di velocità di 30 km orari; b) percorsi su sentieri (mulattiere e tratturi): percorsi su fondo naturale formatisi per effetto del passaggio di pedoni ed animali N7; c) percorsi su singola traccia "single track": |
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Art. 7 bis - (Divieti) |
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Art. 7 ter - (Sanzioni amministrative) |
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Art. 8 - (Provvedimento di attuazione)1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2011, definisce con apposito atto: a) le modalità per la presentazione delle proposte di cui all’articolo 4, comma 2, |
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Art. 9 - (Disposizioni finanziarie)1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spes |
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ALLEGATO ACriteri per l’individuazione/adeguamento dei percorsi mtb Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati o di enti a carattere collettivo (quali a titolo esemplificativo associazioni mountain bike, gruppi sportivi, pro loco…) sulla base della loro competenza tecnica e tenuto conto dell’attività di interesse collettivo in campo sportivo-ricreativo svolta sul territorio, individuano i percorsi di cui all’articolo 7.1, sulla base dei seguenti criteri generali: a) i percorsi sono individuati con lo scopo di permettere al biker di raggiungere aree di particolare qualità scenico-ambientale e garantire la visita e la conoscenza dei valori naturalistici, paesaggistici, storici e culturali del territorio regionale nonché la pratica della disciplina sportiva; b) particolare rilievo va attribuito alla realizzazione di possibili collegamenti tra i vari percorsi, finalizzati ad aumentare il flusso turistico dei territori interessati, mediante la creazione di una Rete di circuiti più estesi, sovra-comunali e/o intervallivi, con finalità di esplorazione e visita plurigiornaliera e con elevato potenziale sportivo e turistico. Per la creazione di circuiti estesi è possibile includere brevi tratti su strade asfaltate, a bassa frequentazione di autoveicoli ovvero, in alternativa, ove sussista l’obbligo di rispettare il limite di velocità di 30 km orari; c) vanno privilegiati i percorsi su un terreno che abbia caratteristiche fisiche idonee all’uso ripetuto con MTB o che possa essere reso idoneo, con tecniche di ingegneria naturalistica, mediante l’applicazione e l’utilizzo di materiali rinvenuti sul luogo e riducendo al minimo l’alterazione della conformazione naturale del terreno; d) il bike park, costituito da un comprensorio di percorsi e attrezzature destinate esclusivamente alla pratica della Mountain bike, con particolare riferimento alle discipline c.d.” gravity” deve essere dotato di specifici percorsi e di appositi r |
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