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L. R. Marche 28/04/1994, n. 15

Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali.
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TITOLO I - Norme relative alle aree protette regionali
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Articolo 1 - Finalità

1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla normativa del PPAR, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale allo scopo di:

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Articolo 2 - Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale

1. Le aree naturali protette di interesse regionale si distinguono in:

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Articolo 3 - Parchi naturali regionali

1. I parchi naturali regionali sono costituiti da vaste aree terrestri, fluviali, lacuali e eventualmente da tra

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Articolo 4 - Riserve naturali regionali

1. Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle ris

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Articolo 5 - Aree di reperimento per parchi e riserve regionali

1. Le aree di interesse naturalistico nelle quali possono essere istituiti parchi e riserve naturali regionali sono con riferimento alle previsioni del PPAR:

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Articolo 6 - Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette

N1

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Articolo 7 - Programma quinquennale per le aree protette

1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma quinquennale per le aree protette (PQUAP), nel rispetto della pianificazione regionale e, in particolare, degli indirizzi di pianificazione assunti dal PIT. N2

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Articolo 8 - Misure di salvaguardia

1. In caso di necessità ed urgenza il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, può individuare nel territorio regionale aree, non facenti parte di parchi o riserve naturali statali, da sottoporre a particolare tutela mediante la fissazione di apposite misure di salvaguardia. N3

2. La proposta di istituzione dell'area protetta in tali territori e le norme di salvaguardia devono essere incluse nel programma quinquennale o nei suoi aggiornamenti entro e non oltre un anno dalla adozione delle misure stesse. Decorso tale termine le misure di salvaguardia adottate perdono efficacia. N29

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Articolo 9 - Misure di incentivazione

1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale e gli altri soggetti ivi residenti, è attribuita, nell'ordine, priorità nella concessione di finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i suoi confini, dei seguenti interventi ed opere previsti nel piano di cui all'articolo 1

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Articolo 10 - Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta

1. Ogniqualvolta la Regione intende procedere all'istituzione di parchi o riserve naturali indice una apposita conferenza cui partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle comunità montane dei territori interessat

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Articolo 11 - Istituzione di parchi e di riserve regionali

1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale.

2. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione del consiglio regionale. Tale deliberazione è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Gli atti di istituzione sono approvati, dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative. N4

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Articolo 12 - Soggetti preposti alla gestione delle aree protette

1. La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 - 160 del R.D. 3267/1923 e 7 e 10 della

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Articolo 13 - Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali

1. N34

2. Nei casi in cui alla gestione del parco siano preposte province e comunità montane, gli enti stessi vi provvedono attraverso l'organizzazione amministrativa prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. N35

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Articolo 14 - Statuto

1. L'organizzazione amministrativa dei parchi regionali è definita, anche in modo differenziato, dal relativo statuto. N37

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20122 10914415
Articolo 15 - Piano del parco

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco.

2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco.

3. Esso è adottato dall'organismo di gestione sentito il comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della L.R. 34/1992 entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gl

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Articolo 16 - Regolamento del parco

N6

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991, consentendo in ogni caso gli interventi di manutenzione di impianti tecnologici esistenti.

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Articolo 17 - Piano pluriennale economico sociale

1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del parco è predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del parco stesso.

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Articolo 18 - Attività silvo-pastorali e agricole

1. Le attività silvo-pastorali e quelle agricole rientrano fra le economie locali da qualificare e da valorizza

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Articolo 19 - Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali

N8

1. Strumenti attuativi delle finalità delle riserve natura

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Articolo 20 - Acquisti, espropriazioni e indennizzi

1. L'organismo di gestione dell'area protetta può prendere in locazione gli immobili compresi nell'area o acquisirli, anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.

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Articolo 21 - Entrate

1. Costituiscono entrate dell'area protetta:

a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti;

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Articolo 22 - Contabilità

1. Agli organismi di gestione dei parchi si applicano le somme di contabilità previste dalla

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20122 10914423
Articolo 23 - Vigilanza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla giunta regionale. Ove l'area protetta ricada nel territorio di più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. La giunta regionale pu�

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Articolo 24 - Sorveglianza dei territori

1. La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette è di competenza del personale di vigilanza dell'organismo di gestione dell'area protetta, del personale del corpo forestale, ai sensi dell'

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Articolo 25 - Segnaletica

1. I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle.

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Articolo 26 - Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del parco �

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20122 10914427
Articolo 27 - Poteri degli organismi di gestione delle aree protette

1. Quando venga esercitata una attività non conforme al piano o al regolamento dell'area protetta o alle norme

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Articolo 28 - Sanzioni

1. Ferma restando per la violazione delle misure di salvaguardia e le trasgressioni dei regolamenti dei parchi r

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Articolo 29 - Danno ambientale con possibilità di ripristino

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profilo si

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Articolo 30 - Danno senza possibilità di ripristino

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'articolo 30, comma 6, della

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Articolo 31 - Danno ambientale di minima entità

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportun

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Articolo 32 - Irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Gli organismi di gestione dei parchi hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative, limitatamente alle violazioni com

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20122 10914433
Articolo 33 - Norma transitoria per il parco del Conero

1. Fino all'approvazione del piano del parco del Conero, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, nell'area individuata come territorio del parco dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 23 aprile 1987, n. 21, si applicano le misure di salvaguardia

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20122 10914434
Articolo 34 - Aree contigue

1. Per la individuazione e disciplina delle aree contigue alle aree protette da sottoporre a particolare tutela

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20122 10914435
Articolo 35 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla

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Articolo 36 - Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello, come individuati dal PPAR. Viene, altresì, riconosciuta priorità alla futura costituzione dei parchi di Valleremita e Alpe della Luna.

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Articolo 37 - Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa di lire 400 milioni di cui lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995.

2. Per l'acquisizione di terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 300 milioni.

3. Alla copertura delle spese a

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Allegato 1 - Simbolistica

Simboli grafici

 

Simbolistica

Per la Mascotte, utile per operazioni promozionali e di merchandising è stato predisposto un simbolo grafico rappresentante una farfalla formata dal ribaltamento geometrico della sagoma della regione Marche, successivamente deformata, al fine di renderla più dinamica, pur mantenendone la riconoscibilità, accompagnato dalla dicitura "I Parchi delle Marche".

La farfalla così ottenuta è bordata da un filetto di colore nero, l'interno è verde prato (rif. Pantone 354).

Sotto la farfalla vive un'ombra

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