Sent. C. Cass. 16/03/2011, n. 6181 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 16/03/2011, n. 6181

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1. Appalti ll.pr. - Contratto - Risoluzione per colpa dell’appaltatore - Diritto al compenso per opere eseguite ed utili per il committente - Legittimità - 2. Appalti ll.pr. - Difetti dell’opera - Azioni del committente - Eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore o riduzione del prezzo e/o risarcimento danni
1. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto, sebbene pronunciato per colpa dell’appaltatore, non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato. 2. Nel contratto di appalto il committente che lamenti difformità o difetti dell’opera può richiedere, a norma dell’art. 1668 C.c., c. 1, che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell’appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall’art. 2931 C.c. oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi.

1. Conf. Cass. 13 dicembre 1977 n. 5444. [R=W13D775444] 1a. (CTRO.4) - Sulla risoluzione del contratto d’appalto ved. Cass. 17 febbraio 2010 n. 3786 R (Parziale esecuzione del contratto imputabile al committente - Diritto dell’appaltatore a risoluzione del contratto e risarcimento danni o pagamento del prezzo ridotto); C. Stato V 18 settembre 2008 n. 4455 R (In un appalto ll.pp. la P.A. ha potere contrattuale di recesso ex art. 345, L. 20 marzo 1865 n. 2248, All.F); Cass. 24 aprile 2008 n. 10742 R (Il recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto ex art. 1671 C.c. è ammissibile); 22 aprile 2008 n. 10400 R (Sia nel caso di recesso legale del committente dal contratto di appalto ex art. 1671 C.c. e sia nel caso di recesso convenzionale ex art. 1373 C.c., il contratto si scioglie senza necessità di indagini sulla importanza e gravità dell’inadempimento - Eccezione); 11 febbraio 2008 n. 3185 R [L’indennità all’appaltatore ex art. 1671 C.c. o (per gli appalti ll.pp.) ex art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, dovuta dal committente (dalla P.A.) nel caso di un contratto d’appalto valido ed operante, non è dovuta se l’aggiudicazione dell’appalto è stata annullata dal giudice amministrativo]; 6 novembre 2007 n. 23089 R (In caso di risoluzione di un contratto d’appalto oo.pp. per inadempimento della P.A., alle somme dovute all’appaltatore sono da aggiungere i relativi interessi moratori o legali); 10 agosto 2007 n. 17630 R (Rescissione o risoluzione del contratto d’appalto disposta dalla P.A. appaltante ex artt. 340 e 341, L. oo.pp., 1865/2248, All. F - Effetti); 25 maggio 2007 n. 12326 R [Rescissione del contratto ex artt. 332 e 340, L. 1865/2240, All. F - Non è deducibile concorso di colpa della P.A. per non avere (o invece per avere) tempestivamente bandito nuova gara]; 24 maggio 2007 n. 12162 R (Risoluzione del contratto per inadempimento del committente - Diritti del committente); 24 aprile 2007 n. 9907 R (Recesso dal contratto di appalto del Genio militare senza indennizzo, ex art. 14, R.D. 32/366, prima del completamento della consegna - Ammissibilità); 31 luglio 2006 n. 17294 R (La facoltà di recesso di una delle parti dal contratto d’appalto prescinde da eventuali inadempienze dell’altro contraente, sia nell’ipotesi di recesso legale ex art. 1671 C.c. e sia in quella di recesso convenzionale ex art. 1373 C.c.); 15 febbraio 2006 n. 3302 R [Scioglimento per mancato completamento dell’opera appaltata - Disciplina ex artt. 1453 e 1455 C.c. (e non 1667 e 1668) applicabile contro l’appaltatore]. Ved. anche «Estinzione del contratto di appalto ll.pp.» e «Risoluzione del contratto d’appalto» 2. Ved. Cass. 1 marzo 1995 n. 2346 R
(Cod. civ. artt. 1668, c.1 e 2931)

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