Sent.C. Cass. 24/05/2007, n. 12162 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 24/05/2007, n. 12162

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1. Appalti ll.pr. - Contratto - Risoluzione - Per inadempimento del committente - Diritti dell’appaltatore
1. Qualora la risoluzione del contratto d’appalto consegua all’inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all’impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell’obbligo restitutorio a carico della committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all’ammontare del corrispettivo originariamente pattuito.

1. Conf. Cass. 15 gennaio 2007 n. 738.R Ved. Anche Cass. 7 luglio 2004 n. 12416;R 19 settembre 2003 n. 13901;R 12 gennaio 1999 n. 256;[R=W12GE99256] 10 marzo 1992 n. 2871;R 24 marzo 1983 n. 2061.[R=W24M832061] 1a. Sulla risoluzione del contratto d’appalto ved. Cass. 31 luglio 2006 n. 17294.R

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