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Sent.C. Cass. 25/05/2007, n. 12326

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1. Appalti ll.pp. - Rescissione del contratto - Ex artt. 332 e 340 L. 1865/2248, All. F - Concorso di colpa P.A. per non avere (o, invece, per avere) tempestivamente bandito nuova gara - Non deducibile
1. Negli appalti di lavori pubblici, il principio secondo cui nel giudizio promosso dall’amministrazione committente contro l’appaltatore, dopo la rescissione del contratto ai sensi degli artt. 332 e 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze dell’appaltatore non è deducibile un concorso di colpa dell’amministrazione per non aver tempestivamente bandito, o (come nella specie) per avere invece bandito, una nuova gara per il riappalto dei lavori, stante il potere discrezionale dell’amministrazione di indire una nuova gara e di stabilirne il tempo, e la conseguente insindacabilità del suo esercizio da parte del giudice ordinario, non esclude che la suddetta insindacabilità, oltre il limite esterno del dovere di neminem laedere quando venga in considerazione la lesione di diritti assoluti, trovi all’interno del rapporto obbligatorio un ulteriore limite nel canone generale di correttezza e buona fede. (La S.C., dopo aver ribadito il principio riportato, ha affermato che, tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione appaltante aveva proceduto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 340 della legge 1865/2248 senza che fosse intervenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, sicché l’esperimento di una nuova gara costituiva l’unico mezzo per far luogo ai lavori).

1. Conf. Cass. 26 agosto 1997 n. 8014;R 6 settembre 1995 n. 9359.R Agli artt. 332 [abrogato dall’art. 231, c.1, lett. a) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554] e 340 (abrogato dall’art. 256, c.1 del Codice LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) della L. 1865/2248 corrisponde l’art. 136 D.Lgs. 06/163. 1a. Ved. Cass. 24 maggio 2007 n. 12162 R
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 332 e 340)R

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