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Sent.C. Cass. 24/04/2007, n. 9907

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1. Appalti Genio militare - Contratto - Recesso della Amministrazione militare - Ex art. 14 R.D. 32/366 - Prima del completamento della consegna dei lavori - Senza indennizzo - Ammissibilità
1. Negli appalti dei lavori del Genio militare, l’art. 14 R.D. 17 marzo 1932 n. 366, consente all’amministrazione militare di recedere dal contratto, prima di aver eseguito la consegna dei lavori, ove non intenda più eseguirli - ancorché ne abbia iniziato la consegna - alle stesse condizioni previste per il recesso dell’appaltatore in caso di ritardato inizio della consegna, o di ritardata prosecuzione della stessa (terzultimo, penultimo e ultimo comma), senza, cioè, che sia dovuto all’appaltatore l’indennizzo previsto per gli appalti dell’amministrazione militare dal successivo art. 47 e dalle norme generali in materia di appalti pubblici. La previsione dell’art. 14, alla luce della sua interpretazione logico-sistematica, trova applicazione a tutte le ipotesi di recesso dell’amministrazione prima del completamento della consegna dei lavori - e non solo al recesso dopo la sospensione della consegna in caso di consegna ripartita dei lavori - in quanto, se è prevista una deroga espressa, in senso più favorevole all’amministrazione rispetto alla detta disciplina, speciale militare e generale, dell’indennizzo dovuto all’appaltatore nell’ipotesi di recesso dopo l’inizio della consegna, a maggiore ragione deve ritenersi che lo stesso regime giuridico sia applicabile nel caso, potenzialmente meno dannoso per l’appaltatore, di recesso prima della consegna di lavori.

1. All’art. 345 della L. 1865/2248, All. F (abrogato dall’art. 256 del Codice LSF, eiv il 1° luglio 2006) corrispondono l’art. 134 del Cod. LSF e l’art. 122 del RT 1999.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 337, 345; .R R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 9 e 10;.[R=RD25MA95] R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 19;.[R=WRD244023] R.D. 23 maggio 1924 n. 827, artt. 113, 114; .[R=WRD82724]R.D. 17 marzo 1932 n. 366, artt. 11, 14, 47; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 41;.[R=DPR106362] D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 134).R

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