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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 04/08/2006, n. 27/E
Circ. Ag. Entrate 04/08/2006, n. 27/E
Circ. Ag. Entrate 04/08/2006, n. 27/E
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PremessaL'art. 35, commi da 8 a 10-sexies, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione, detta una nuova disciplina della imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, introducendo un generalizzato regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti e le locazioni di tutte le tipologie di fabbricati, sia pure con qualche eccezione. In base alla precedente normativa, prevista dall'art. 10, numeri 8) e 8-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972, R nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il regime di esenzione dall'IVA riguardava i soli fabbricati o porzioni di fabbricati a destina |
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1. Immobili abitativi |
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1.1 LOCAZIONIIn relazione agli immobili di tipo residenziale, ai sensi dell'art. 10, n. 8) del D.P.R. n. 633 del 1 |
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1.2 CESSIONIIl regime di esenzione si rende applicabile inoltre, ai sensi del successivo n. 8-bis), alle cessioni dei medesimi immobili, con l'unica eccezione riguardante i fabbricati ultimati o ristrutturati da non più di quattro anni, ceduti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione. Tale termine, inizialmente fissato dal decreto-legge in cinque anni, in sede di conversione, è stato ridotto a quattro allo scopo di ampliare l'ambito oggettivo del regime di esenzione. |
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2. Immobili strumentali |
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2.1 CESSIONIPer gli immobili strumentali la nuova disciplina è più articolata. Essa tiene conto dell'onere fiscale già in precedenza sopportato dai soggetti senza diritto ad esercitare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, prevedendo, per contro, il diritto di opzione per l'assoggettamento ad IVA. A corollario di tali novità sono state introdotte opportune modifiche in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali. Ai sensi del nuovo articolo 10, n. 8-ter) del D.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni dei fabbricati diversi da quelli abitativi sono assoggettate ai fini IVA ad un generale regime di esenzione, salvo le eccezioni indicate dalle lettere a), b), c), e d) del medesimo articolo 8-ter), che riguardano le seguenti operazioni, imponibili al tributo: a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti non oltre i qu |
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2.2 LOCAZIONIPer le locazioni di immobili strumentali, l'art. 10, n. 8) del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede ai fini IVA un regime pressoché analogo a quello stabilito per le cessioni dal successivo n. 8-ter), al cui commento si rinvia per gli aspetti comuni. È, infatti, previsto che le locazioni di immobili strumentali siano: - esenti in linea generale, - soggette a tassazione se effettuate nei con |
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3. Locazioni d'aziendaIl comma 10-quater dell'art. 35, in determinate ipotesi prevede che il nuovo regime di tassazione applicabile alle locazioni di fabbricati si estende anche alle locazioni di a |
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4. Locazioni finanziarieLa nuova formulazione dell'art. 10, n. 8), del D.P.R. n. 633, introdotta dal decreto-legge n. 233 e confermata, per tale aspetto, in sede di conversione, non contiene accanto al termine «locazioni» le parole «non finanziarie», presenti nel previgente testo della norma. Per effetto di tale modifica le operazioni di leasing immobiliare risultano assoggettate al medesimo regime previsto per le locazioni. Pertanto, i canoni, nonché le relative quote di riscatto, sono assoggettate ai fin |
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5. Fondi immobiliariLa riduzione del totale delle imposte ipotecarie e catastali dal 4% al 2%, prevista per i trasferimen |
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6. Obblighi di rettifica in sede di applicazione del decreto-leggeIl nuovo regime di tassazione previsto per le cessioni e le locazioni di fabbricati, estendendo l'area della esenzione IVA, produce effetti sulla rettifica della detrazione d'imposta operata nei periodi pregressi, coerentemente con il |
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6.1 IMMOBILI ABITATIVIPer quanto concerne gli immobili abitativi, per i quali l'applicazione della esenzione è più ampia, non è richiesto che si proceda alla ret |
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6.2 IMMOBILI STRUMENTALIPer quanto concerne i fabbricati diversi da quelli abitativi, per i quali è previsto un maggio |
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7. Registrazione dei contratti di locazione in corso il 4 luglioIn base alla vigente disciplina tutti i contratti di locazione, di fabbricati sia strumentali che abitativi, sono soggetti all'obbligo di registrazione e all'applicazione proporzionale dell'imposta di registro. Tale obbligo, che in base al precedente regime era escluso per le locazioni soggette ad IVA, quali le locazione di immobili a |
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