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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 08/04/2009, n. 99/E
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[Premessa] |
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QuesitoLo studio associato istante - in persona del legale rappresentante - fa presente che ha intenzione di ristrutturare un immobile attualmente di proprietà di terzi e accatastato come civile abitazione. L’interpell |
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Soluzione interpretativa prospettata dall’istanteL’istante nelle diverse fattispecie prospettate ritiene di adottare il seguente comportamento: 1. In relazione alla prima ipotesi, ritiene che, poiché le spese di ristrutturazione hanno natura |
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Parere della DirezioneIn relazione ai quesiti posti verranno esaminate separatamente le problematiche relative agli aspetti reddituali e quelle relative all’IVA. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deducibilità delle spese di ristrutturazione sostenute in relazione agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale è disciplinata dall’art. 54 comma 2, del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 334, della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007). In particolare il predetto comma 2 dell’art. 54 stabilisce, con riferimento agli immobili ad esclusivo uso strumentale che: «Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta dall’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, R e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi». Per quanto concerne le spese di ristrutturazione di natura incrementativa, la deducibilità delle stesse deve essere desunta dal principio attualmente dettato dall’articolo 54, comma 2, del TUIR, il quale prevede che per i beni strumentali, compresi gli immobili, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento. |
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