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Sent. C. Cass. pen. 08/10/2009, n. 39078

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Lottizzazione abusiva - A scopo edificatorio - Configurabilità del reato - Lottizzazione materiale o lottizzazione negoziale (o cartolare) o lottizzazione mista
1. A norma dell’art. 30, c. 1 del T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio: quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione [attività materiale), nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio [attività giuridica). Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato negoziale o cartolare e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno.

1a. (ATED-ABUSI.5) - Sulla lottizzazione abusiva ved. Cass. pen. II 16 settembre 2009 n. 35708 (1. Quando può configurarsi il resto di lottizzazione abusiva; 2. La lottizzazione abusiva è configurabile con la modifica della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale); C.Stato IV 31 marzo 2009 n. 2004 R (Lottizzazione abusiva - Indici rivelatori - Scopo edificatorio emergente anche da un solo indizio - È sufficiente); IV 11 ottobre 2006 n. 6060 R(1. Lottizzazione abusiva; materiale o formale - Criterio distintivo; 2. Lottizzazione abusiva - Partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento - Necessità; 3. Lottizzazione abusiva - Provvedimento di sospensione dei lavori - Effetti); Cass. 17 febbraio 2004 n. 3004 R (La vendita di porzione di area edificabile non configura lottizzazione abusiva); Csi 29 ottobre 2003 n. 348 R (diverso il trattamento per l’abuso edilizio nel caso di costruzione abusiva o di lottizzazione abusiva, costituendo quest’ultima un intervento sul territorio, più esteso rispetto alla prima); C.Stato V 6 ottobre 2003 n. 5849 R [Nozione di lottizzazione abusiva (materiale o formale) e di lottizzazione negoziale - Opere relative costruite in assenza di piano comunale, particolareggiato esecutivo o di lottizzazione); IV 5 agosto 2003 n. 4465 (Criterio di distinzione della lottizzazione abusiva materiale e cartolare); IV 8 maggio 2003 n. 2445 R (La lottizzazione abusiva può essere, ai sensi dell’art. 18, L. 28 febbraio 1985 n. 47, negoziale o materiale); Cass.pen. III 22 gennaio 2003 n. 3074 (Un caso di configurazione del reato di lottizzazione abusiva); Csi 20 gennaio 2003 n. 2 R (La vendita di un terreno a lotti manifestamente destinati alla edificazione costituisce lottizzazione abusiva); C.Stato V 20 aprile 2001 n. 2411 R e Cass.pen. III 9 giugno 1999 n. 1656 (La lottizzazione abusiva negoziale risulta da due elementi: il finanziamento abusivo del terreno in lotti e la loro inequivocabile destinazione alla edificazione); C.Stato IV 7 marzo 2001 n. 1328 R (Una lottizzazione abusiva si configura non soltanto con l’inizio di opere in violazione di norme urbanistiche e di leggi statali e regionali ma anche con il finanziamento e la cessione del terreno in lotti per la loro evidente destinazione a scopi edificatori); Cass.pen. III 14 dicembre 2000 n. 12999 (Sull’ordine di confisca in caso di lottizzazione abusiva); III 14 dicembre 2000 n. 12989 (1. Può rispondere del reato di concorso in lottizzazione abusiva anche il subacqirente di un singolo lotto; 2. In tema di lottizzazione abusiva può sussistere la responsabilità del notaio rogante; 3. Sulla confisca dei terreni oggetto di lottizzazione abusiva); III 22 marzo 2000 n. 3668 e Csi 26 giugno 2000 n. 305 R e Csi 25 maggio 2000 n. 242 R [Fra gli atti equivalenti al frazionamento ed alla vendita in tema di lottizzazione abusiva (ved. art. 18, L. 28 febbraio 1985 n. 47), possono ricomprendersi anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti); Cass.pen. III 16 dicembre 1999 n. 3703 (Computo della durata nel tempo della contravvenzione di lottizzazione abusiva); III 11 gennaio 1999 n. 216 [Il reato di lottizzazione abusiva si può configurare anche senza edificare, bastando il trasferimento di terreno esteso oltre 10.000 mq (cd. lottizzazione negoziale)); III 5 marzo 1998 n. 292 (La lottizzazione abusiva si configura insieme come illecito amministrativo e come reato); Cass. 12 dicembre 1997 n. 11436 (1. Alla lottizzazione abusiva non è applicabile la sanatoria ex L. 1985 n. 47; 2. La lottizzazione abusiva si configura come reato permanente); C. Stato V 26 marzo 1996 n. 301 R (Sulla nozione di lottizzazione abusiva); Cass.pen. III 30 aprile 1994 n. 4954 (1. Presupposto per la confisca in caso di lottizzazione abusiva; 2. La lottizzazione abusiva si può configurare anche senza iniziative edificatorie, essendo sufficiente la cd. lottizzazione negoziale); Cass. 2 giugno 1993 n. 6168 R (La lottizzazione abusiva si configura con la cessione di terreni per lotti e la manifestazione dello scopo edificatorio ma non con la mera alienazione del suolo senza garanzie sulla edificabilità o senza riferimenti all’edificazione).
(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 30, c. 1)R

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