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Sent. C. Cass. 02/06/1993, n. 6168

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Lottizzazione - Estremi - Cessione di terreni per lotti - Manifestazione dello scopo edificatorio - Sufficienza - Mera alienazione del suolo - Garanzie sull'edificabilità o riferimenti all'edificazione - Mancanza - Validità dell'atto
1. La lottizzazione, che si configura come uno strumento tecnico-urbanistico di retto alla formazione di nuovi complessi edilizi attrezzati ai fini residenziali e non come semplice frazionamento e trasferimento dei suoli aventi diversa destinazione attuale, va definita come abusiva, ai sensi dell'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47, quando vi sia inizio di opere che comportino trasformazione urbanistica (od edilizia) dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque dettate da leggi statali o regionali ovvero senza autorizzazione alcuna, come anche nella predisposizione della stessa mediante il frazionamento e la cessione in lotti del terreno e che in relazione alla natura di questo ed alla sua destinazione, secondo gli strumenti urbanistici od altri riferimenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio; non configura, pertanto, detta ipotesi, né di conseguenza è nulla per illiceità della causa, la promessa di vendita di un fondo che non contenga alcuna garanzia da parte del venditore di edificabilità del suolo sulla base di una regolare lottizzazione, né alcuna manifestazione dell'intento degli acquirenti di destinazione il suolo all'edificazione e che, qualificando ,fondo rustico» l'immobile promesso in vendita, non fa alcun riferimento ad infrastrutture di urbanizzazione, comportando la mera alienazione di suolo, priva di rilievo urbanistico, senza assumere funzione prodromica di una lottizzazione abusiva.

1. Conf. Cass. 2 febbraio 1988 n. 949.[R=W2F88949]
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18 R

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