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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP8328
Sent.C. Cass. 02/12/2008, n. 28605
Sent.C. Cass. 02/12/2008, n. 28605
Sent.C. Cass. 02/12/2008, n. 28605
1. Appalti - Difetti gravi dell’opera - Responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 Cod. civ. - Sussistenza – Condizioni
1. Nell’appalto per la costruzione di edificio in base a progetto fornito dal committente, la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti, ai sensi dell’art. 1669 Cod. civ., sussiste anche quando l’ingerenza e le istruzioni del committente ne limitino autonomia e discrezionalità, tranne il caso in cui queste abbiano una continuità ed un’analiticità tali da elidere, nell’esecutore, ogni facoltà di vaglio, in modo che il rapporto di appalto si trasformi, «ipso facto«, in un rapporto di lavoro subordinato e l’appaltatore in «nudus minister« del committente.
1. Ved. Cass. 12 giugno 2007 n. 13764; R 29 gennaio 2002 n. 1154 R. Ved. Anche Cass. 29 marzo 2002 n. 4622;R 2 ottobre 2000 n. 13003R
1a. (VIZ 69) - Sui difetti gravi dell’opera ex art. 1669 Cod. civ. negli appalti, ved. Cass. 4 giugno 2008 n. 14812 R [Le violazioni della L. 2 febbraio 1974 n. 64 (ved. Ora D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) integrano i gravi difetti ex art. 1669 C.c.]; 1 febbraio 2008 n. 2460 R e 23 gennaio 2008 n. 1463 R (Il termine di 1 anno, a pena di decadenza dell’azione di responsabilità contro l’appaltatore, per la denunzia del pericolo di rovina o di gravi difetti di un immobile decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza della gravità di tali difetti); 20 novembre 2007 n. 24143 R (L’art. 1669 C.c. è norma di natura extracontrattuale che si applica alle opere per la costruzione di edifici o altri immobili - compresa la soprelevazione di un edificio preesistente - ma non a modifiche o riparazioni di edifici preesistenti); 31 maggio 2007 n. 12790 R (L’azione ex art. 1669 C.c. contro l’appaltatore può essere esercitata anche dagli aventi causa del committente entro 10 anni dall’ultimazione dell’opera); 19 febbraio 2007 n. 3752 R (Difetti gravi dell’opera - Nozione); 15 novembre 2006 n. 24301 R (Sui difetti gravi dell’opera riguardanti solo alcuni appartamenti di un edificio - Azione di risarcimento danni contro il venditore-costruttore ex art. 1669 e 2058 C.c. - Esecuzione lavori necessari per eliminare i difetti - Necessità del consenso degli altri condomini); 12 aprile 2006 n. 8520 R (Responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 Cod. civ. - Norma speciale rispetto a quella generale ex art. 2043 Cod. civ. - Conseguenza); 31 marzo 2006 n. 7634 R (Responsabilità extracontrattuale del costruttore ed anche del costruttore-venditore); 16 febbraio 2006 n. 3406 R (Responsabilità extracontrattuale di appaltatore, progettista, direttore dei lavori e dello stesso committente); 4 novembre 2005 n. 21351 R (Nozione di difetti gravi dell’opera); 28 gennaio 2005 n. 1748R (1. Chiamata in causa del costruttore in garanzia per l’azione di responsabilità contro il proprietario - Natura della garanzia; 2. Natura extracontrattuale dell’azione di responsabilità ex art. 1669 Cod. civ. e rapporti con l’azione di responsabilità ex art. 2043 Cod. civ.); 13 gennaio 2005 n. 567 R (1. Ammissibilità dell’azione di responsabilità contro il venditore-costruttore; 2. Decorrenza del termine di un anno per la denuncia dei difetti, dopo un apprezzabile grado di conoscenza della responsabilità dell’appaltatore e della gravità dei difetti); 20 aprile 2004 n. 7537 R (I difetti dell’opera possono essere considerati gravi dal giudice).
Ved. Anche «Gravi difetti di un appartamento ex art. 1669 Cod. civ.»
1n. Codice civile - Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) - (c.1) Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. (c.2) Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
[Cod. civ. art. 1669 (1n)] |
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