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Sent.C. Cass. 13/03/2009, n. 6202

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1. Appalti - Difetti gravi dell’opera - Rovina o pericolo di rovina - Per difetti del progetto - Responsabilità dell’appaltatore
1. Nell’appalto per la costruzione di edificio in base a progetto fornito dal committente, la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti, ai sensi dell’art. 1669 C.c., sussiste anche quando l’ingerenza e le istruzioni del committente ne limitino autonomia e discrezionalità, tranne il caso in cui queste abbiano una continuità ed un’analiticità tali da elidere, nell’esecutore, ogni facoltà di vaglio, in modo che il rapporto di appalto si trasformi, ipso facto, in un rapporto di lavoro subordinato e l’appaltatore in nudus minister del committente.

1. Conf. Cass. 2 dicembre 2008 n. 28605 R. 1n. Codice civile - Art. 1669: ved. Cass. 6 novembre 2008 n. 26609 R.
[Cod. civ. art. 1669 (1n)]

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