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Sent.C. Cass. 12/04/2006, n. 8520

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 C.c. - Norma speciale rispetto a quella generale ex art. 2043 C.c. - Conseguenza.
1. In tema di responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, sono ammissibili, rispetto al medesimo evento, sia l'azione prevista dall'art. 1669 Cod. civ. che l'azione contemplata dall'art. 2043 Cod. civ. norma generale sulla responsabilità per fatto illecito. L'azione ex art. 1669 Cod. civ. si pone in rapporto di specialità rispetto alla seconda, risultando questa esperibile quando in concreto la prima non lo sia, perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera. Pertanto, poichè nell'ipotesi di esperimento dell'azione ex art. 2043 Cod. civ. non opera il regime probatorio speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, in tale caso, spetta a colui che agisce provare tutti gli elementi richiesti dalla norma generale, e, in particolare, anche la colpa del costruttore.

1. Ved. Cass. 28 gennaio 2005 n. 1748 R 7 gennaio 2000 n. 81 R; 7 aprile 1999 n. 3338;R 28 novembre 1998 n. 12106 R 1a. - Ved. Cass. 4 novembre 2005 n. 21351 R
[Cod. civ. artt. 1669 (n) e 2043 (n)]

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